L'art. 415 del Codice Penale sanziona chiunque istighi terze persone alla violazione delle leggi oppure istighi all'odio fra le classi sociali

Il testo dell'art. 415 c.p.

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Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Bene giuridico tutelato dall'art. 415 c.p. e procedibilità

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 415 c.p., è ovviamente l'ordine pubblico. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, donde il tentativo non è astrattamente configurabile. La ragione per cui si tratta di reato di pericolo è che dalle parole di coloro i quali sollecitano a violare leggi di ordine pubblico ne potrebbero scaturire plurimi reati, donde è evidente come taluni comportamenti destino particolare allarme sociale.

La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 415 c.p.

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Preliminarmente è necessario definire il termine istigazione. Per istigazione si intende una condotta che sia fattivamente protesa a insinuare in soggetti terzi un proposito prima mancante oppure a rafforzarne uno già esistente. Laddove le condotte istigate siano plurime o riferite a fattispecie diverse, trovano applicazione le norme sul concorso di reati, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione. Ancora, la dottrina ritiene che debba esservi contiguità anche a livello cronologico tra l'istigazione ed il fatto istigato, mancando in caso contrario il presupposto per l'applicabilità della norma. Se dall'istigazione segue il fatto, ovviamente colui che lo ha istigato risponde in concorso, trattandosi di beni giuridici meritevoli di tutela differenti (l'ordine pubblico nell'istigazione che potrebbe essere diverso rispetto a quello riferito alla fattispecie istigata).

Il concetto di Legge cui si riferisce l'art. 415 c.p.

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Per violazione di Legge si intende la violazione delle Leggi in materia di ordine pubblico, la cui sovversione potrebbe determinare la compromissione della incolumità della popolazione (donde l'istigazione al mancato rispetto della normativa fiscale non configurerebbe l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 415 c.p.

, che si riferisce unicamente a leggi di ordine pubblico, pur potendo siffatta ipotesi ricadere nell'ambito dell'operatività dell'art. 414 c.p.). Rientrano in tale categoria le Leggi ordinarie, regionali ed i regolamenti regionali e locali. L'istigazione per assumere rilevanza penale deve avvenire pubblicamente. Anche qui la dottrina è tutt'altro che concorde: taluni autori ritengono che la "pubblicità" sia elemento essenziale del reato, altri ancora tendono a qualificarla come condizione obiettiva di punibilità.

L'istigazione all'odio tra classi sociali

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Per quanto pertiene il concetto di istigazione all'odio tra classi sociali è opportuno operare alcune precisazioni: l'istigazione deve essere tale da compromettere la pubblica incolumità. L'impiego dell'espressione "classi sociali" ha indotto la dottrina ad interrogarsi sulla legittimità dell'istigazione alla lotta di classe. La maggior parte degli autori sono orientati a ritenere che l'istigazione alla lotta di classe non rappresenti un'ipotesi di reato in sé, salvo il caso in cui essa sia protesa a recare grave oltraggio o compromettere la sicurezza delle classi "odiate". Se l'istigazione alla disobbedienza ha ad oggetto reati abrogati ovviamente non si configurerà il reato di cui all'art. 415 c.p., trovando applicazione l'art. 2 c.p. in tema di successione di leggi penali nel tempo.

La pena

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La pena per il delitto di cui all'art. 415 c.p. è della reclusione sei mesi a cinque anni.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo specifico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto con il proposito di indurre terzi a violare leggi di ordine pubblico. Parte della dottrina, per l'art. 415 c.p. (così come per l'art. 414 c.p.), ha elaborato una particolare declinazione di dolo specifico, ovvero il dolo istigatorio, che consiste nel commettere il fatto con premeditazione e coscienza ma con il precipuo scopo di determinare un delitto.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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