L'art. 414 del Codice Penale sanziona la condotta di chiunque istighi terze persone a commettere delitti o contravvenzioni, oppure ne faccia apologia

Il testo dell'art. 414 c.p.

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Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Bene giuridico tutelato dall'art. 414 c.p. e procedibilità

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 414 c.p., è ovviamente l'ordine pubblico. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque ma, se a commetterlo dovesse essere un militare, trova applicazione per il trattamento sanzionatorio anche la disciplina di cui all'art. 212 c.p.m.p.

Si tratta di un reato di pericolo, donde il tentativo non è astrattamente configurabile. La ragione per cui si tratta di reato di pericolo è che dalle parole di coloro i quali sollecitano a delinquere ne potrebbero scaturire plurimi reati, donde è evidente come taluni comportamenti destino particolare allarme sociale.

La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 414 c.p.

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Preliminarmente è necessario definire il termine istigazione. Per istigazione si intende una condotta che sia fattivamente protesa a insinuare in soggetti terzi un proposito prima mancante oppure a rafforzarne uno già esistente. Non assume alcun rilievo la sussistenza di cause di non punibilità riferite al delitto o alla contravvenzione istigata, così come non incidono eventuali cause di estinzione del reato. Laddove le condotte istigate siano plurime o riferite a fattispecie diverse, trovano applicazione le norme sul concorso di reati, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione. Ancora, la dottrina ritiene che debba esservi contiguità anche a livello cronologico tra l'istigazione ed il fatto istigato, mancando in caso contrario il presupposto per l'applicabilità della norma.

Se dall'istigazione segue il fatto, ovviamente colui che lo ha istigato risponde in concorso, trattandosi di beni giuridici meritevoli di tutela differenti (l'ordine pubblico nell'istigazione a delinquere che potrebbe essere diverso rispetto a quello riferito alla fattispecie istigata). L'istigazione per assumere rilevanza penale deve avvenire pubblicamente. Diversa dall'istigazione è l'apologia del delitto (non è ricompresa quella della contravvenzione). Si tratta di figure di reato autonome dacché l'apologia consiste nell'esaltazione e nell'adesione ideologica ad una condotta delittuosa la quale si pone anch'essa come forma di istigazione indiretta laddove idonea a far commettere reati. Nel caso dell'apologia il soggetto agente compie un'esaltazione del comportamento contrario alle norme penali, lo approva o lo glorifica, determinando di conseguenza un possibile pericolo di adesione alla visione distorta della Legge anche da parte di soggetti terzi. Ovviamente, così come per l'istigazione, la condotta deve essere materialmente idonea a rappresentare un pericolo, venendo meno, in difetto, i requisiti per l'applicabilità di ogni sanzione.

La pena

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La pena per il delitto di cui all'art. 414 c.p. è della reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti e della reclusione fino a un anno, ovvero della multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. L'apologia è punita anch'essa con la reclusione da uno a cinque anni. Sono previste tre circostanze aggravanti:

1) se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, aumento della pena sino ad un terzo ('aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso);

2) se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà;

3) se, in relazione ai crimini di terrorismo o contro l'umanità, l'istigazione o l'apologia sono commessi con strumenti informatici o telematici, la pena è aumentata della metà.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto. Parte della dottrina, per l'art. 414 c.p., ha elaborato una particolare declinazione di dolo specifico, ovvero il dolo istigatorio, che consiste nel commettere il fatto con premeditazione e coscienza ma con il precipuo scopo di determinare un delitto o una contravvenzione.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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