Dal 16 settembre le istanze di liquidazione dei compensi degli avvocati per prestazioni rese a soggetti ammessi al patrocinio gratuito sono online

Solo istanze online per la liquidazione dei compensi degli avvocati

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Stop alle istanze cartacee per la liquidazione del compenso degli avvocati relative alle prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio.

Grazie al decreto semplificazioni n. 76/2020, nel testo coordinato con la legge di conversione n. 120/2020, d'ora in poi le istanze di liquidazione potranno e dovranno essere depositate solo online.

L'art. 37 bis del decreto, dedicato alle "Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio"dispone infatti che "1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia."

Il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati

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Nel rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo del decreto semplificazioni

, il Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati, nella giornata di martedì 6 ottobre ha pubblicato il provvedimento (sotto allegato) contenente le "disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato (…)."

Procedura per l'inoltro telematico dell'istanza di liquidazione dei compensi

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Vediamo brevemente quali sono i passaggi per inoltrare l'istanza in modalità telematica.

  • per prima cosa è necessario registrarsi al sito https://lsg.giustizia.it/ inserendo i dati richiesti;
  • al servizio di liquidazione dei compensi si accede anche dalla homepage https://pst.giustizia.it, cliccando su "Accedi" a destra della voce "Accesso al portale per la presentazione delle richieste di liquidazione";
  • la richiesta di liquidazione del compenso deve essere compilata come da indicazioni fornite dalla Guida all'uso presente sul sito LSG e conclusa la compilazione il sistema genera un identificativo numerico univoco nazionale che la identifica;
  • all'istanza è possibile allegare al massimo due file in formato Pdf di dimensioni non superiori a 10MG ciascuno;
  • la richiesta e gli allegati vengono trasmessi all'Ufficio Giudiziario competente non appena l'utente utilizza la funzione "download" presente al termine della procedura. Il sistema fornisce un pdf con il riepilogo dei dati da cui risulta la data del deposito dell'istanza;
  • il difensore può verificare lo stato dell'istanza sempre dal sito LSG e consultando la guida può comprendere lo stato della richiesta. Eventuali modifiche dello stato dell'istanza vengono comunicate al difensore via pec, all'indirizzo indicato in fase di registrazione.

In alternativa a questo tipo di inoltro, per quanto riguarda le istanze inoltrate ai Tribunali e alle corti d'appello per la materia civile, possono essere depositate anche servendosi delle funzionalità del processo civile telematico.

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Scarica pdf Specifiche per istanza web 06/10/2020

Foto: 123rf.com
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