Per la Cassazione, l'avvocato non decade dalla liquidazione del compenso per l'attività svolta in sede di gratuito patrocinio, anche se presenta istanza dopo la decisione

Decadenza istanza di liquidazione compensi gratuito patrocinio

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Nella vicenda esaminata dalla Cassazione (n. 19733/2020 sotto allegata), la Corte d'Appello respinge l'istanza di liquidazione avanzata da un avvocato per l'attività svolta come difensore di una s.r.l, ammessa al gratuito patrocinio, in una procedura di fallimento, fondando la sua decisione sul fatto che l'art. 83 comma 3 bis del DPR n. 115/2002, che contiene il Testo Unico delle Spese di Giustizia prevede che: "3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta."Poiché infatti l'avvocato ha presentato istanza dopo la decisione del giudice, ovvero quando aveva ormai perso la potestas iudicandi, lo stesso doveva considerarsi decaduto.

L'avvocato non è soggetto alla stessa decadenza dell'ausiliario

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L'avvocato impugna la decisione della Corte d'Appello in sede di Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 83 comma 3 del DPR n. 115/2002 poiché il termine previsto dalla norma non è fissato a pena di decadenza per l'avvocato, come per l'ausiliario. Esso infatti ha come unico scopo quello di sollecitare la liquidazione del compenso del difensore.

Niente decadenza dalla liquidazione dei compensi del gratuito patrocinio

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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'avvocato perché fondato. La Corte riafferma infatti il principio in base al quale "nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia." Ha colto nel segno quindi il difensore, l'art. 83 comma 3 del DPR n. 115/2002 non fissa una decadenza vera e propria come per l'ausiliario, è così formulato al solo fine di sollecitare la liquidazione del compenso spettante al difensore.

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Foto: 123rf.com
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