Sul sito dell'Inl le indicazioni sintetiche relativamente alle modalità con cui il lavoratore può contestare il licenziamento

Contestazione licenziamento: le indicazioni Inl

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Nella sezione strumenti e servizi del menu della homepage del sito dell'INL, l'istituto rende note le "Modalità di contestazione del licenziamento" (sotto allegate).

Il documento chiarisce che, nel caso in cui il lavoratore ritenga di essere stato licenziato illegittimamente, deve, per prima cosa comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di contestare detta decisione, entro e non oltre 60 giorni.

A pena di inefficacia, nei successivi 180 giorni può:

  • depositare il ricorso presso il Tribunale del Lavoro;
  • inoltrare domanda all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio al fine di per intraprendere il tentativo di conciliazione disciplinato dall'art. 410 e ss. del codice di procedura civile.

Cosa fare se il licenziamento è disciplinare

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Qualora il licenziamento sia di natura disciplinare, il lavoratore può ricorrere al Tribunale del Lavoro, avviare il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e ss. c.p.c o, in alternativa, promuovere nel termine di 20 giorni dall'applicazione della sanzione, la procedura arbitrale prevista dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

La procedura può essere promossa anche tramite l'associazione a cui è iscritto il dipendente.

Il collegio di conciliazione e arbitrato si compone di un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo, scelto di comune accordo tra i due, se questi non provvedono è il direttore dell'ufficio del lavoro a provvedere.

Nel momento in cui viene avviata la procedura arbitrale, la sanzione disciplinare resta sospesa fino a quando il collegio non si pronuncia.

La sanzione invece non ha proprio effetto se il datore non provvede a nominare il proprio rappresentante del collegio entro 10 giorni dall'invito che gli viene inoltrato dall'Ufficio del Lavoro.

Divieto di licenziamento fino al 17 agosto 2020

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L'INL ricorda che per effetto dell'art. 46 del Decreto legge n. 18/2020 al datore di lavoro è vietato procedere al licenziamento, indipendentemente dal numero dei propri dipendenti, dal 23 febbraio fino al 17 agosto 2020.

Leggi anche:

Il licenziamento

Vietato licenziare fino ad agosto

Scarica pdf INL - Modalità di contestazione del licenziamento

Foto: 123rf.com
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