All'avvocato con figlio portatore di handicap o affetto da malattia invalidante spetta l'assistenza prevista dalla Cassa Forense

Cassa Forense: contributo per il figlio disabile

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Una libera professionista si rivolge alla Cassa Forense a cui è iscritta, per chiedere l'erogazione dell'assistenza prevista dal Regolamento e approvato con decreto interministeriale del 25/9/2015 (sotto allegato).

La libera professionista fa presente di essere separata e di avere un figlio affetto da un grave disturbo, le cui condizioni di salute sono peggiorate improvvisamente. Avendo la donna l'affido esclusivo del minore e non avendo né parenti né un compagno su cui fare affidamento per la cura del ragazzo, è stata costretta nel tempo a ridurre le ore di lavoro per prendersene cura. Il figlio infatti ha bisogno anche di assistenza notturna e non riposando adeguatamente la notte ad un certo punto non è stata più in grado di gestire il lavoro. La situazione ha quindi comportato la perdita di diverse pratiche che stava seguendo e dei guadagni che potevano derivarne.

Cassa Forense però nega il contributo alla professionista, ritenendo insussistenti i requisiti per avere diritto alla misura assistenziale richiesta. L'avvocata però con si arrende e si rivolge al Tribunale.

La libera professionista ha diritto al contributo?

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Il Tribunale di Modena che, con la sentenza n. 6/2020, accoglie la domanda dell'avvocata poiché in effetti rileva che "a fronte di una capacità reddituale molto esigua l'attrice ha sostenuto rilevanti spese per l'assistenza al figlio presso la clinica, portando i proventi mensili della professionista al di sotto dei mille euro importo insufficiente al soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare (composto da due persone) e alla gestione economica dello studio professionale."

La madre libera professionista si è infatti trovata a dover gestire una situazione imprevedibile e straordinaria senza alcun sostegno da parte dei parenti o del padre del bambino. Problemi che inevitabilmente hanno avuto notevoli ripercussioni sulla sua attività e sulla sua situazione economica.

Alla donna deve quindi essere riconosciuto il beneficio di natura assistenziale previsto dal regolamento per l'erogazione dell'assistenza di Cassa Forense che all'articolo 1 prevede infatti tra le prestazioni da erogare su domanda dell'interessato quelle a sostegno della famiglia.

Le prestazioni assistenziali di Cassa Forense per gli avvocati con figli disabili

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La sentenza del Tribunale modenese ci fornisce lo spunto necessario per analizzare il regolamento della Cassa Forense per l'erogazione dell'assistenza, approvato con nota ministeriale del 25 settembre 2015, che prevede un sistema di Welfare, che è in vigore dal primo gennaio 2016.

Analizziamo in particolare quelle norme che si occupano di fornire assistenza agli avvocati che, come il professionista della sentenza, si trovano in difficoltà e hanno un figlio disabile di cui occuparsi.

Prima però vediamo cosa dice l'art. 1 del regolamento, che in pratica fa una sintesi delle varie misure che Cassa Forense eroga agli avvocati in difficoltà e che sono le seguenti:

  • prestazioni in caso di bisogno;
  • prestazioni a sostegno della famiglia;
  • prestazioni a sostegno della salute;
  • prestazioni a sostegno della professione;
  • prestazioni per le spese funerarie.

La norma, oltre a fare un elenco esemplificativo dei casi in cui Cassa Forense interviene fornendo assistenza agli avvocati, chiarisce anche che è necessaria una condizione comune per beneficiare di dette prestazioni: l'avvocato iscritto deve infatti essere in regola con la comunicazione del modello 5 che attesta di anno in anno la propria condizione reddituale.

Per quanto riguarda poi le prestazioni previste per la famiglia dell'avvocato il regolamento all'art. 6 contempla:

  • erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta e di reversibilità;
  • erogazioni in presenza di familiari non autosufficienti portatori di handicap o di malattie invalidanti;
  • borse di studio per gli orfani degli iscritti;
  • borse di studio per i figli degli iscritti;
  • altre provvidenze a sostegno della genitorialità.

Per beneficiare dell'aiuto previsto per gli avvocati che devono provvedere a familiari non autosufficienti, portatori di handicap o malattie invalidanti, il richiedente deve essere iscritto all'Albo e iscritto e assistito devono avere un ISEE che non superi i 50.000 euro.

La condizione di gravità del familiare da assistere deve essere valutata ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L. 104/1992: "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità".

Essa deve essere attestata da certificazione medica rilasciata dalla commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo. I familiari invalidi non devono essere inoltre ricoverati a tempo pieno presso strutture assistenziali.

L'aiuto previsto in questi casi consiste nell'erogazione di una somma di denaro che non può superare il "50% dell'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda. Essa è riferibile a un solo beneficiario per assistito nell'ambito del medesimo nucleo familiare."

Questo, come gli altri trattamenti previsti per la famiglia, vengono erogati previa delibera su domanda degli interessati, da presentare impiegando apposita modulistica, allegando la documentazione stabilita dal Consiglio di amministrazione e inviandola in modalità cartacea o telematica.

Scarica pdf Regolamento erogazione assistenza Cassa Forense

Foto: 123rf.com
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