Per la Cassazione il trasgressore può invocare l'esimente della buona fede solo in caso di errore incolpevole e inevitabile idoneo a ingenerare il convincimento della liceità del suo operato

Veicolo di terzi sottoposto a fermo amministrativo

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L'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.

Pertanto, deve ritenersi valida la multa elevata al conducente che si mette alla guida del veicolo di terzi sottoposto a fermo amministrativo fiscale e che non dimostra la presenza di un errore incolpevole e inevitabile che abbia ingenerato il convincimento della liceità del suo operato.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 17857/2020 (sotto allegata) accogliendo il ricorso del Ministero dell'Interno contro un conducente che aveva contestato una multa elevatagli per essersi messo alla guida di un veicolo di terzi sottoposto a fermo amministrativo fiscale.

L'uomo, a cui il Tribunale in sede di appello aveva dato ragione, evidenziava di aver utilizzato il veicolo per ragioni di "occasionale necessità", sicché pur usando la massima diligenza giammai avrebbe potuto avvedersi del fermo amministrativo "fiscale".

Illecito amministrativo ed elemento psicologico

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Gli Ermellini, invece, ribaltano l'esito della vicenda ritenendo meritevoli di accoglimento le doglianze del Viminale il quale, tra l'altro, deduce che ai fini della responsabilità amministrativa è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, sicché l'esimente della buona fede vale ad escludere la responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei. Al Tribunale, dunque, si contesta l'errore di aver invertito l'onere della prova"

Da un lato, la Cassazione condivide l'affermazione del giudice a quo secondo cui l'illecito amministrativo di cui al combinato disposto degli artt. 86, 3° co., d.P.R. n. 602/1973 e 214, comma 8, C.d.S. deve in ogni caso essere sorretto dall'elemento psicologico benché nelle "forme" postulate anche dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 689/1981, tra l'altro espressamente richiamate dall'art. 194 del Codice della Strada.

Il citato art. 3 richiede, per le violazioni amministrativamente sanzionate, la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa. Pertanto, l'abusiva circolazione del veicolo sottoposto "a fermo" non rileva tout court.

Il suddetto principio dà corpo a una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.

Buona fede: il trasgressore deve provare di aver agito senza colpa

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L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (cfr. Cass. n. 11012/2006; n. 13610/2007; n. 20219/2018).

Nel caso di specie, dunque, si configura la denunciata indebita inversione dell'onere della prova. Sbaglia, infatti, il Tribunale ad accogliere l'istanza sul presupposto che l'Amministrazione convenuta, "che ne era onerata", non ha provveduto ad allegare alcun elemento utile a dar ragione "di evidenze idonee" a ingenerare nel trasgressore il dubbio circa la liceità della sua condotta.

Sul punto, chiarisce la Cassazione, la circostanza per cui la proprietà e la custodia del veicolo spettassero a persona diversa non integra affatto gli estremi dell'elemento positivo idoneo ad ingenerare nel controricorrente il convincimento circa la liceità del suo operato. E neppure le ragioni di "occasionale necessità" che hanno indotto il conducente a servirsi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo "fiscale", e l'assenza sul veicolo di sigilli e altri segni visibili, valgono a rendere incolpevole ed inevitabile l'errore del trasgressore. Parola al giudice del rinvio.

Scarica pdf Cassazione Civile, ordinanza n. 17857/2020

Foto: 123rf.com
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