D'ora in poi, anche coloro che subiscono ritardi nell'esecuzione dello sfratto avranno diritto a chiedere un risarcimento allo Stato. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 11046/2002), che ha esteso l'ambito applicativo della legge n. 89/01 - diretta a salvaguardare il diritto alla cd. “ragionevole durata del processo” - anche al procedimento esecutivo di sfratto.
A tal proposito, la Corte ha precisato che la domanda di riparazione va proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento, è divenuta definitiva. Qui il concetto di "decisione definitiva" indica il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione e “tale momento, nell'esecuzione per il rilascio di un immobile, è quello della riconsegna del bene all'avente diritto, quando cioè la controversia rilevante ai fini della durata ragionevole del procedimento perviene a definizione”.
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