La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 15611 dello scorso 7 novembre), ha affermato che il diritto all'equa riparazione di cui alla L. 89/01 per il mancato rispetto del termine ragionevole, può configurarsi anche in relazione ai procedimenti di esecuzione forzata.
In questi casi, precisa la Corte, il giudice investito della domanda di equo indennizzo, nell'accertare la sussistenza della violazione della durata ragionevole del processo, deve valutare tutte le circostanze del caso, ivi compreso il comportamento delle parti. Non potrà quindi accogliere la domanda se la stasi della procedura di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare sia dipesa dal mancato deposito, in allegato all'istanza di vendita, dei documenti prescritti dal secondo comma dell'art. 567 cod. proc. civ.., fatto questo che, anteriormente alla legge 3 agosto 1998, n. 302, determinava la quiescenza del processo.
Corte di Cassazione (sentenza n. 15611 dello scorso 7 novembre)
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