Focus sulle recenti novità introdotte con il DM 28/10/2016

di Walter Casciello - Spesso in Italia, per ottenere una sentenza definitiva, si rischia di dover aspettare tempi biblici. Uno spiraglio di diritto però, è stabilito dalla "Legge del 24 marzo 2001, n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (cd. LEGGE PINTO"). Innanzitutto l' art. 1 Bis dell'equa riparazione, annovera i soggetti disciplinati a richiedere il risarcimento in caso di violazione dei termini ragionevoli di un processo. Ma qual è la durata ragionevole di un processo ? I tempi del processo civile si reputano ragionevoli in "tre anni per il primo grado di giudizio , due anni per il secondo grado mentre un anno per il grado di legittimità". Diversi termini valgono per i procedimenti di esecuzione forzata, che si considerano di durata ragionevole se contenuti nel termine di tre anni, e per le procedure concorsuali, che si considerano di durata ragionevole se contenute nel termine di sei anni.

La prima importante novità, è introdotta dal combinato dell' art. 1 Ter "Rimedi Preventivi" e dall' art. 2 "Diritto all' equa riparazione".

È opportuno però citare preliminarmente l' art. 6 Norme Transitorie che afferma che" nei processi la cui durata dal 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli o siano stati assunti in decisione non si applica il comma 1 dell' art 2" (c.d. rimedi preventivi). Quindi per i "nuovi"processi", post 31 Ottobre 2016, la procedura prevista dalla legge Pinto potrà essere attivata, a pena di inammissibilità della domanda, solo dopo aver esperito i cd. "rimedi preventivi". Tali rimedi sono differenti a seconda della tipologia di processo che si contesta (penale, civile e amministrativo). In questa sede ci occuperemo in particolare del processo civile : "nel processo civile il rimedio preventivo è rappresentato dalla proposizione del giudizio con rito sommario o dalla richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario fatta entro l'udienza di trattazione e, in ogni caso, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i tre anni del primo grado di giudizio.

Ove non sia possibile il rito sommario di cognizione, anche in secondo grado, il rimedio preventivo è rappresentato dalla richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c. da farsi sei mesi prima che spiri il termine di ragionevole durata del processo e anche se la competenza è quella collegiale del Tribunale."

Fatta quindi questa importante premessa, altro aspetto importante riguarda l'indennizzo

liquidato dal giudice a titolo di equa riparazione. La forbice dell' indennizzo è infatti più bassa rispetto a quella prevista dagli anni precedenti ed "è di ammontare non inferiore a quattrocento euro e non superiore a ottocento euro per ciascun anno o frazione ultrasemestrale di anno in cui il processo ha ecceduto la durata ragionevole. Tuttavia, è possibile prevedere in determinati casi un importo maggiore o minore che non superi, però, il valore della causa o quello del diritto accertato dal giudice se inferiore"

Infine, in questa sede è doveroso citare la Sentenza di Cassazione n. 2656/2017, che ha ribadito la rigidità dell' art. 5 della Legge Pinto, affermando che una volta ottenuto il provvedimento che accoglie il ricorso e la condanna allo Stato del pagamento della somma per la lungaggine del processo, il legale del ricorrente deve notificare il ricorso ed il decreto entro il termine di 30 giorni. Tale inadempienza ha due risvolti negativi: il decreto non notificato diventa inefficace ed il ricorso non può essere riproposto.

Dott. Walter Domenico Casciello

casciello.walter@virgilio.it

Vincitore del bando "Tirocinio presso un ufficio giudiziario"

Collaboratore dello Studio Legale "Diaz-Pagano"

Via della Resistenza, III trv Scafati (SA)

Vedi anche:
La legge Pinto - Guida, testo della legge e Modelli
Approfondimenti vari sulla legge pinto

Foto: 123rf.com
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