Per verificare se un deposito telematico è stato effettuato nei termini conta la data della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) della PEC e non quella in cui la cancelleria accetta l'atto nel fascicolo telematico. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 23286/2026.
La decisione della Cassazione
La vicenda riguardava il reclamo presentato da una madre contro il provvedimento con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso per ottenere il nulla osta al rilascio dei documenti di espatrio della figlia minorenne.
Il Tribunale aveva ritenuto il reclamo tardivo, considerando come data del deposito quella dell'accettazione da parte della cancelleria, avvenuta il 1° aprile 2025, oltre il termine utile.
La Cassazione ha invece accolto il ricorso, affermando che il deposito si era perfezionato il 31 marzo 2025, nel momento in cui era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, quindi entro il termine previsto dalla legge.
Quando il deposito si perfeziona
Richiamando l'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, la Suprema Corte ricorda che, per il depositante, il deposito telematico si considera perfezionato con la generazione della seconda PEC, cioè la ricevuta di avvenuta consegna.
L'attività successiva della cancelleria, consistente nell'accettazione e nel caricamento dell'atto nel fascicolo telematico, ha natura interna all'ufficio giudiziario e non può incidere sulla tempestività del deposito.
Ritardo della cancelleria e controlli telematici
La Corte distingue il semplice ritardo della cancelleria dall'esito negativo dei controlli automatici del deposito.
Nel primo caso il deposito resta valido e tempestivo, poiché il perfezionamento è già avvenuto con la ricevuta di avvenuta consegna. Diversamente, se i controlli telematici hanno esito negativo, il difensore deve procedere a un nuovo deposito oppure chiedere la rimessione in termini.
Nel caso esaminato non risultavano anomalie tecniche né malfunzionamenti del sistema, ma esclusivamente un ritardo nell'attività della cancelleria. Per questo motivo la Cassazione ha cassato la decisione del Tribunale, ribadendo che la tempestività del deposito telematico deve essere valutata sulla base della data della ricevuta di avvenuta consegna della PEC e non dell'accettazione successiva da parte dell'ufficio giudiziario.





