Per la Cassazione, il deposito telematico è perfezionato con la seconda pec del gestore, con effetto anticipato e provvisorio

Deposito telematico penale

Il deposito telematico di un atto giudiziario genera quatto distinte Pec di ricevuta e lo stesso è da intendersi perfezionato, con effetto anticipato e provvisorio, al momento dell'invio della seconda pec che attesta la "ricevuta di consegna" nella casella di posta dell'ufficio destinatario. E' quanto ha affermato la quarta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 20262/2023 (sotto allegata).


Nella vicenda, il tribunale di Catania riteneva inammissibile il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in quarto tardivo. Veniva quindi adita la Suprema Corte, deducendo violazione di legge e in specie dell'art. 99 d.P.R. 115/220 e dell'art. 16 bis, comma 7, dl 179/2012, poiché secondo la normativa il deposito telematico era da intendersi perfezionato con l'emissione della seconda pec, che nella specie era stata generata entro la fine del giorno di scadenza.


Per gli Ermellini, il ricorso va accolto.

Riportandosi all'orientamento della Cassazione civile, infatti, affermano che "il deposito telematico degli atti processuali puo? dirsi perfezionato con l'emissione della seconda pec, ovvero la ricevuta di? avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art.16 bis, comma 7, d.l n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2) della L. n. 228 del 2012, e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b) del D.L. n. 90 del 2014, (convertito in L. n. 114 del 2014)" (cfr. Cass. n. 12422/2021).


Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT, prosegue la S.C., "genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la 'Ricevuta di accettazione', attesta che l'invio e? stato, appunto, accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario. La seconda, invece, la cd. 'Ricevuta di consegna', attesta che l'invio e? intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestivita? del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioe? subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che e? quindi fattispecie a formazione progressiva.

La terza PEC attesta l'esito dei controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB). La quarta PEC attesta, infine, l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito e? stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo cosi? visibile alle controparti".

Facendo applicazione di tali principi, il ricorso in opposizione nel caso in esame doveva ritenersi, dunque, depositato nei termini.

Per cui, la S.C. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato disponendo la trasmissione degli atti al presidente del Tribunale di Catania.

Scarica pdf Cass. n. 20262/2023

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