A rilevare ai fini del perfezionamento del deposito dell'atto nel processo civile telematico è la seconda ricevuta trasmessa via pec di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica

Deposito telematico perfezionato con la seconda pec

Con l'ordinanza n. 36542/2022 (sotto allegata) la Cassazione fornisce alcune importanti precisazioni relative all'iscrizione a ruolo di una causa civile in modalità telematica.

Gli Ermellini sono chiamati a pronunciarsi sulla questione suddetta perché all'esito del gravame la Corte di appello dichiara improcedibile l'appello rilevando tra le altre cose che:

  • a fronte dell'avviato deposito telematico la quarta pec datata 30.06.2016 di avvenuta accettazione del deposito di citazione in appello della Srl coinvolta nel merito, non ha dato prova dell'esito del deposito, della costituzione
    e dell'iscrizione a ruolo, in quanto detto esito era contenuto in un messaggio che però non è stato prodotto in causa;
  • non sono state dimostrate le addotte difficoltà relative alla visibilità o difficoltà di apertura dell'allegato;
  • in base alle regole di iscrizione della causa a ruolo del processo telematico, solo la quarta pec, contenete il codice "2" seguita da "accettazione avvenuta con successo" garantisce il completamento della procedura con relativa assegnazione della causa a ruolo.

Decisione che viene contestata in sede di Cassazione dalla Srl convenuta nel giudizio di merito e che la Cassazione accoglie precisando in relazione all'iscrizione a ruolo della causa in modalità telematica che "il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC , ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (…) Con l'effetto che deve ritenersi tempestivamente depositato l'atto di appello, la cui ricevuta di avvenuta consegna sia stata emessa l'ultimo giorno utile, anche se l'esito positivo del controllo automatico sia stato comunicato il giorno successivo."

La terza e la quarta ricevuta trasmesse via pec non hanno infatti alcun rilievo rispetto alla prime due. Da questi ultimi due controlli non dipenda infatti il perfezionamento del deposito dell'atto, ma solamente il caricamento dello stesso nel fascicolo telematico e la sua visibilità alle altre parti del processo.

Scarica pdf Cassazione n. 36542/2022

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