Per la Cassazione, il deposito dell'atto introduttivo si intende perfezionato quando il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna, anche se manca la marca da bollo

di Annamaria Villafrate - Basta la ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema per ritenere perfezionato il deposito dell'atto introduttivo. Non è indispensabile anche la marca da bollo. Il rifiuto dell'atto da parte del cancelliere per irregolarità fiscale non è compatibile con il processo telematico. Questo quanto sancito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 9664/2020 (sotto allegata), che ha accolto il ricorso di due ricorrenti, che si sono visti rifiutare il deposito dell'appello per mancata presentazione della marca da bollo, anche se è stato rispettato il termine dei dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione previsto dalla legge.

Deposito rifiutato per mancata consegna della marca

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Una banca ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento di 7134,63 euro per scoperto di conto corrente, a saldo debitore di un mutuo chirografario. I debitori però si oppongono, chiedendo che il decreto sia dichiarato nullo e revocato e che vengano restituite loro le somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento del danno per violazione di legge e danno di immagine.

Il Tribunale dichiara l'opposizione inammissibile perché tardiva. La decisione viene appellata dagli ingiunti a mezzo PEC il 13 ottobre 2016, chiedendo l'iscrizione a ruolo della causa il 24 ottobre 2016, ossia il 10° giorno dalla notifica dell'atto di citazione in appello.

La cancelleria il 25 ottobre 2016 rifiuta il deposito degli atti per mancata consegna della marca da bollo. Dopo la regolarizzazione dell'anticipo delle spese la causa viene iscritta a ruolo il 27 ottobre 2016, ovvero decorsi i 10 giorni previsti dalla notifica della citazione in appello.

Il 14 febbraio 2017 gli istanti chiedono la rimessione in termini per l'iscrizione della causa a ruolo per illegittimità del rifiuto opposto dalla cancelleria, poiché i diritti, l'indennità e le spese potevano essere recuperate con procedimento d'ingiunzione fiscale. La Corte d'Appello rigetta l'istanza di rimessione in termini e dichiara l'appello improcedibile.

Richiesta rimessione nei termini

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Gli ingiunti ricorrono in Cassazione e con memoria chiedono la rimessione nei termini.

Nel ricorso lamentano con il primo motivo l'errata applicazione da parte della Corte d'Appello dell'art. 285 del Tu delle spese di giustizia, perché questa disposizione, ove riferita all'invio telematico della iscrizione a ruolo, non è applicabile al caso di specie.

Deposito atto introduttivo perfetto quando viene generata la Rac

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La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9664/2020 accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e rinvia alla Corte d'Appello in diversa composizione. Per la Corte il primo motivo del ricorso è fondato in quanto il Ministero della Giustizia - Dipartimento generale della giustizia civile, con una nota del 4 settembre del 2017, ha escluso che la sanzione della irricevibilità degli atti non in regola fiscalmente, sia applicabile anche in caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo.

Certo la nota non vincola il giudice, ma è indubbio che in questa sede assume rilievo quanto sancito dall'art. 16 bis del DL n. 179/2012, ossia che "Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia."

Generata la ricevuta pertanto il deposito si perfeziona e non c'è spazio per rifiutare la ricezione degli atti per irregolarità fiscale. Il cancelliere provvederà quindi alla riscossione delle somme dovute nelle modalità ordinarie. Ne consegue nel caso di specie che "poiché la ricevuta informatica del deposito era stata tempestivamente generata prima della scadenza del termine per proporre il gravame, il giudice di appello ha errato nel ritenere tardivo il ricorso".

Leggi anche:

- Processo civile telematico: ok deposito anche senza marca da bollo

- Processo telematico: è la RAC a perfezionare il deposito

Scarica pdf Cassazione n. 9664/2020

Foto: 123rf.com
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