Per la Cassazione, l'esclusione della punibilità per tenuità del fatto è incompatibile con la condotta abituale del padre che per mesi non versa il mantenimento ai figli

Tenuità del fatto per il reato di cui all'art. 570 c.p.

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Con la sentenza n. 22523/2020 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce il principio secondo cui non è possibile escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso in cui il padre viene meno ai propri obblighi di assistenza familiare, omettendo di versare per diversi mesi in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento per i figli. Il mancato versamento per 4 mesi, il pagamento parziale dell'assegno per due mensilità e il rimborso solo parziale delle spese straordinarie per tutto il periodo in cui gli è stata contestata questa condotta non possono considerarsi infatti episodi isolati od occasionali in grado quindi di giustificare l'applicazione dell'art. 131 bis. c.p.

La Cassazione giunge a questa conclusione perché il Tribunale proscioglie dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per particolare tenuità del fatto, un padre accusato di non avere versato ai figli il mantenimento stabilito dal Giudice di primo grado nella misura di 400 euro mensili.

Omesso versamento mantenimento, no tenuità del fatto

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Il Procuratore della Repubblica e la parte civile però contesta il riconoscimento della particolare tenuità del fatto concessa all'imputato. Il padre ha infatti omesso per diversi mesi di versare l'importo dovuto per il mantenimento dei figli, ponendo in essere condotte reiterate che sono di ostacolo all'esclusione della punibilità.

La condotta abituale di omesso versamento del mantenimento non è tenue

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La Cassazione, accogliendo le istanze dei ricorrenti, con la sentenza n. 22523/2020 annulla il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'Appello per il giudizio.

Nel motivare la sua decisione la Cassazione evidenzia, prima di tutto, come il secondo comma dell'art 131 bis c.p., che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto, nell'illustrare i parametri necessari a valutare la tenuità dell'offesa, prenda in considerazione anche le condotte abituali, che ricorrono nei seguenti casi:

  • l'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, è di particolare tenuità;
  • ha commesso reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Nel caso di specie la Corte rileva che nel corso del giudizio è emerso che l'imputato non ha versato il mantenimento ai figli per quattro mesi, per altri due ha adempiuto solo in parte e che "durante tutto l'intervallo interessato dalla contestazione ha provveduto solo in parte al rimborso delle spese straordinarie." La condotta dell'imputato non può pertanto considerarsi isolata od occasionale. Essa si è piuttosto concretizzata nella reiterata violazione dell'obbligo di mantenimento per un arco di tempo significativo, andando così a integrare quell'abitualità prevista dall'art. 131 bis c.p.

La Corte ribadisce pertanto il principio secondo cui "la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione."

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- La particolare tenuità del fatto

- Niente tenuità del fatto per chi non mantiene i figli

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