Per il Tribunale di Venezia l'obbligo di preventiva segnalazione di cui al Codice della Strada è compatibile con la strumentazione "scout speed". Illegittima la sanzione in assenza di presegnalazione

Scout speed e obbligo di presegnalazione

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Va annullato il verbale che sanziona il superamento dei limiti di velocità qualora il dispositivo "scout speed" sia stato utilizzato per il rilevamento in assenza di preventiva segnalazione. L'obbligo di presegnalazione di cui all'art. 142, comma 6-bis, del Codice della Strada deve ritenersi ben compatibile anche con la strumentazione "scout speed".

È questa la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, nella sentenza n. 2103/2019 (sotto allegata) accogliendo l'appello di una donna, vittoriosamente assistita dall'avv. Stefano Lazzarin, che era stata sanzionata per violazione dei limiti di velocità.

In particolare, il secondo giudice si sofferma sulla doglianza con cui si deduce la nullità del verbale impugnato stante la mancata presegnalazione del controllo di velocità effettuato, sul tratto di strada oggetto di percorrenza, da parte del sistema di rilevamento c.d. "scout speed".

Sul punto, si richiama quanto stabilito dall'art. 142 C.d.S. che, al comma 6-bis, prevede che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione" del codice stesso.

Segnalazione delle postazioni di controllo

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Il suddetto disposto normativo, precisa il Tribunale, si riferisce indistintamente alle "postazioni di controllo" tout court, senza distinzioni di sorta, ovvero senza specificare se si tratti di sistemi di rilevazione della velocità con postazione fissa o dinamica.

Ciò in quanto la ratio ispiratrice della norma è di natura preventiva e non repressiva, essendo il suo fine quello di prevedere un obbligo di preventiva segnalazione sulla rete stradale del dispositivo atto a rilevare la velocità, così da consentire ai conducenti dei singoli mezzi di trasporto di adeguare, per tempo, l'andatura del proprio veicolo alle prescrizioni di legge, senza brusche e repentine riduzioni di velocità che, peraltro, ben potrebbero essere causa di sinistri stradali, rischio che la norma in materia di limiti di velocità si premura appunto di scongiurare.

Per il Tribunale sbaglia il Giudice di prime cure a escludere l'applicabilità dell'obbligo di presegnalazione alla strumentazione elettronica per il controllo dinamico della velocità, poiché rientrano tra le "postazioni" di cui all'art. 142, comma 6-bis, del Codice della strada i dispositivi di controllo della velocità dei veicoli operanti in maniera dinamica, tra i quali rientra l'apparecchiatura "scout speed" (ovvero un strumento che, montato a bordo di una vettura della polizia locale in movimento, è in grado di determinare la velocità degli altri veicoli incrociati dalla pattuglia, anche se provenienti dall'opposto senso di marcia).

Anche gli scout speed vanno preventivamente segnalati

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Di conseguenza, secondo il giudicante, non vi è alcuna plausibile ragione per ritenere che detti dispositivi, e quindi anche gli "scout speed", siano esenti dall'obbligo di preventiva segnalazione (in difformità da tutti gli altri dispositivi elettronici, fissi e mobili, aventi la medesima funzione) (cfr. Tribunale Paola, 22/11/2018).

Vengono condivise anche le conclusioni cui è giunta la pronuncia del Tribunale di Belluno secondo cui le modalità di impiego già stabilite D.M. 15/8/2007 e ora dal D.M. 13/6/2017 (secondo cui nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in movimento anche a inseguimento) non possono derogare, in quanto introdotte con una fonte subordinata, all'obbligo di preventiva segnalazione previsto in via generale da un atto normativo di grado legislativo quale l'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada.

Secondo il Tribunale, dunque, l'obbligo di presegnalazione sarebbe ben compatibile anche con la strumentazione "scout speed", di talché la preventiva segnalazione non risulta affatto condotta inesigibile, ben potendo tali dispositivi essere debitamente segnalati "mediante l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi".

Pertanto, nel caso di specie, la sanzione amministrativa viene ritenuta illegittima in quanto il dispositivo "scout speed", per il rilevamento della velocità, è stato utilizzato in assenza di preventiva segnalazione. Il verbale impugnato viene, dunque, annullato.


Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione del provvedimento

Scarica pdf Tribunale di Venezia sentenza 2103/2019

Foto: 123rf.com
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