La circolare del Viminale sulla contestazione differita delle violazioni ex artt. 80 e 193 C.d.S. accertate con strumenti e dispositivi di rilevamento

Revisioni e RC Auto

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I dispositivi posizionati dagli organi di polizia stradale sono in grado di documentare la mancata revisione e l'omessa copertura assicurativa dei veicoli, tuttavia, in mancanza di strumenti omologati o specificamente approvati, il dispositivo fungerà da mero supporto documentale dovendosi in tal caso procedere con la contestazione immediata salvo che, secondo le regole generali dettate dall'art. 201 C.d.S., questa non sia possibile per oggettivi motivi contingenti che dovranno essere adeguatamente motivati e circostanziati nel verbale di contestazione.

Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020 (qui sotto allegata) relativamente all'interpretazione delle norme che regolano la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt. 80 (Revisioni) e 193 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile) al Codice della Strada, in materia di revisione e obbligo di assicurazione, accertate con l'utilizzo di strumenti e dispositivi di rilevamento.

Il Ministero, prendendo le mosse dall'ampia disomogeneità di comportamento che emerge a livello territoriale, rammenta che la norma di riferimento in materia è l'art. 201, comma 1-bis) lett. g-bis), del C.d.S. che disciplina anche l'accertamento con contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193, tramite appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Accertamento e contestazione

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Per il rilevamento di tali violazioni, però, i dispositivi dovranno aver ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In mancanza, sarà necessaria la presenza e il diretto controllo di un operatore di polizia, il dispositivo costituirà semplicemente un supporto documentale e non sarà applicabile la deroga alle regole generali relative alla contestazione differita.

In tali casi, perciò, si dovrà procedere, in ogni caso, con la contestazione immediata salvo che, secondo le regole generali dettate dall'art. 201 C.d.S., questa non sia possibile per oggettivi motivi contingenti che dovranno essere adeguatamente motivati e circostanziati nel verbale di contestazione.

Pertanto, spiega il Ministero, in caso di impossibilità della contestazione immediata, l'utilizzo del dispositivo non omologato o approvato servirà solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l'assicurazione. L'apparecchio, non accertando la violazione, costituirà dunque un semplice "supporto" per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall'operatore di polizia stradale presente.

L'agente dovrà attestare che il transito del veicolo e l'effettiva circolazione dello stesso sulla strada è avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell'apparecchio. Qualora ricorra una situazione di fatto che abbia reso impossibile la contestazione immediata, dettagliatamente descritta nel verbale, la polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita.

La circolare specifica, dunque, che per la contestazione differita della mancata revisione il verbale dovrà indicare tutta l'attività di accertamento evitando di formalizzare l'invito a esibire documenti agli organi di polizia. Stessa procedura per quanto riguarda la mancata copertura assicurativa accertata con impiego di strumenti non omologati. L'art. 201, comma 1-bis), lett. g-ter, dedicato ad un ulteriore accertamento automatico delle violazioni all'art. 193 c.d.s., non risulta attivabile per mancato rilascio delle omologazioni, prosegue il Viminale.

Procedura di contestazione differita

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Per la contestazione differita della mancata revisione, l'organo di polizia stradale dovrà dare atto di avere esperito un accertamento successivo, attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in caso di conferma della mancanza della revisione, procederà con la contestazione della violazione prevista, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata e che sarà successivamente notificato al soggetto obbligato in solido ex art. 196 del Codice della Strada.

In tali casi non occorrerà attivare la procedura dell'invito ex art. 180, comma 8, C.d.S. mentre chi riceve il verbale di contestazione potrà dimostrare, con ogni mezzo, di aver effettuato la revisione.

Procedura analoga per la contestazione della violazione di cui all'art. 193 C.d.S. ovvero: preliminare riscontro della mancanza di copertura assicurativa attraverso la banca dati del MIT e contestazione dell'illecito attraverso la notifica del verbale all'obbligato in solido. Analogamente, poichè è stato l'operatore di polizia ad accertare direttamente la circolazione del veicolo, non sarà necessario l'invito ad esibire il certificato di assicurazione.

Altre disposizione per accertamento mancata copertura assicurativa

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Ulteriori disposizioni per l'accertamento della mancata copertura assicurativa sono previste da altre norme, tra cui l'art. 31 della L. n. 27/2012, al momento non attuabile in quanto è subordinata dall'approvazione di un regolamento attuativo che a oggi non risulta ancora emanato, ma anche dai commi 4-quater e ss. dell'art. 193 del Codice della Strada.

Questi ultimi prevedono la possibilità di accertare la violazione della mancanza di assicurazione attraverso I dispositivi di cui all'art. 201, comma 1-bis), lettere e), f) e g) del CdS. In tal caso, non è richiesta una specifica approvazione delle apparecchiature per tale impiego essendo sufficiente l'approvazione per la funzione di accertamento che, ordinariamente, queste apparecchiature possono svolgere (es. quelle per rilevare gli accessi non autorizzati nelle ZTL).

Tuttavia, l'accertamento della mancanza della copertura assicurativa non potrà essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove è collocato il dispositivo, ma soltanto nei confronti di quelli che il dispositivo ha registrato perché in violazione della norma per la quale il dispositivo stesso è stato omologato o approvato.

Ad esempio, spiega il Viminale, se il dispositivo è omologato per la rilevazione degli accessi non autorizzati nelle ZTL, l'accertamento sulla copertura assicurativa potrà essere svolto soltanto nei confronti dei veicoli che hanno violato l'art. 7 del CdS. Partendo da questo presupposto, la successiva verifica sulla copertura assicurativa diviene legittima atteso che la circolazione dei veicoli è stata accertata attraverso un sistema di rilevamento pienamente legittimo.

Infatti, la documentazione fotografica o video dei dispositivi costituisce atto di accertamento della circolazione del veicolo e consente di provare che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa d'immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Scarica pdf Ministero dell'Interno Circolare 3 luglio 2020

Foto: 123rf.com
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