Nel parere n. 3311/2016 si chiarisce che servono comunque gli agenti.

di Marina Crisafi - Autovelox e tutor non possono elevare multe per chi viene beccato senza assicurazione o revisione del veicolo. Ad affermarlo è il Ministero dei Trasporti con il parere n. 3311/2016 (qui sotto allegata), chiarendo che non esistono tuttora dispositivi specificamente omologati per questa funzione. E che una volta che lo saranno, in ogni caso, dovranno essere resi noti agli utenti ai sensi del codice della privacy.

I controlli automatici della mancata revisione periodica del veicolo e della carenza di copertura assicurativa sono stati sdoganati dalle recenti ripetute modifiche del codice stradale, ma senza pattuglia occorrono strumenti appositamente omologati.

L'art. 201 del codice stradale sancisce, infatti, che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata" mentre il successivo comma 1-bis recita: "fermo restando quanto indicato nel comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1". Nel medesimo comma, in particolare la lettera g-bis) riporta "accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchi di rilevamento" e il comma 1-quater precisa che: "in occasione della rilevazione delel violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico".

Dalla lettura del combinato disposto delle norme, appare evidente prosegue il dicastero che "l'eventuale infrazione di cui all'art. 80, comma 14, del codice della strada possa essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente previo utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato da questo Ministero".

Allo stato attuale, rincara dunque il ministero "non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione del veicolo circolante". E neanche della mancata copertura assicurativa. Ne consegue che, non essendo possibile il controllo in modalità completamente automatica, non si può invitare il conducente ad esibire documenti e fornire informazioni in un ufficio di polizia. Quanto alla privacy, infine, una volta attivati i "vigili elettronici" occorrerà fornire adeguata informazione agli utenti sul trattamento dei loro dati personali.

Ministero Trasporti, parere n. 3311/2016

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