Per il Giudice di Pace di Segni l'accertamento è illegittimo se eseguito senza la presenza del personale di Polizia Locale e in difetto di apparecchiatura omologata

di Lucia Izzo - Deve ritenersi illegittimo l'accertamento eseguito senza la presenza del personale di Polizia Locale e in difetto di omologazione dell'apparecchiatura che viene utilizzata per l'accertamento automatico, in quanto tale procedura viola quanto previsto dal Codice della Strada e dalle direttive del Ministero.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Segni in una sentenza depositata il 28 gennaio 2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull'opposizione di un conducente, vittoriosamente assistito dall'avv. Roberto Iacovacci, contro l'ordinanza ingiunzione prefettizia.

Il rilevamento elettronico

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Nel dettaglio, questi aveva eccepito il difetto della contestazione immediata. Il magistrato rammenta come l'art. 201 C.d.S., quale forma di garanzia e bilanciamento per la deroga al sistema ordinario, per consentire di verificare la regolarità della procedura di accertamento, prevede un rilievo elettronico-fotografico, fonte di prova vincolata per l'accertamento da svolgere in giudizio, sulle circostanze relative alla commissione dell'infrazione contestata.


In particolare al comma 1-quater stabilisce che in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), accertate per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.

Difetto di omologazione

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Nel caso di specie, in particolare, il ricorrente ha eccepito proprio l'irregolarità dell'accertamento per difetto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per eseguire il rilievo e la P.A. non ha prodotto documentazione attestante la predetta omologazione. Anche se dal verbale non emergono chiarimenti in ordine alla eventuale presenza degli organi della polizia stradale, nella comparsa di costituzione è confermato che non vi è stata contestazione immediata.


Il provvedimento impugnato, pertanto, viene ritenuto dal magistrato onorario illegittimo per violazione dell'art. art. 201, comma 1-bis, lettera g) e 1-quater C.d.S. risultando eseguito il rilievo fondante l'accertamento in assenza degli operatori in difetto di omologazione dell'apparecchiatura ai fini dell'accertamento automatico.

Contestazione immediata dell'infrazione

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In assenza di omologazione dell'apparecchio utilizzato, si legge in sentenza, l'esecuzione del rilievo avrebbe dovuto essere eseguita con la presenza di personale di Polizia Locale che avrebbe dovuto procedere alla contestazione immediata dell'accertamento o come stabilito dalla nota n. 300/A/6822/16/127/9 del 5/10/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


Tale nota chiarisce che, qualora la contestazione immediata dell'infrazione non sia possibile per motivi contingenti, che dovranno essere indicati esplicitamente in sede di notificazione del verbale, l'invito ad esibire documenti o a fornire informazioni, ai sensi dell'art. 180, comma 8, C.d.S. consente all'organo di polizia di completare l'accertamento della violazione in un momento successivo, verificando sul documento la correttezza di quanto rilevato dal dispositivo al momento del controllo su strada.


Così intesa, tale procedura costituisce parte integrante dell'attività di accertamento che ha avuto inizio con il controllo effettuato su strada, seppur con l'ausilio di un apposito dispositivo, e che non si è potuta concludere nell'immediatezza a causa dell'impossibilità motivata di procedere a contestazione.

In conclusione, secondo il magistrato onorario, è illegittimo l'accertamento eseguito in difformità dalle norme dianzi indicate e da quanto stabilito dal Ministero.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Gdp Segni n. 2/2020

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