Lo chiarisce nella risposta ad un interpello l'Agenzia delle entrate: per i giudici di pace in servizio al 15 agosto 2017 sono assimilati a redditi di lavoro dipendente

Compenso del giudice di pace, a che tipo di reddito è assimilabile?

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La risposta all'interpello n. 202 del 6 luglio 2020 (in allegato) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito compensi da corrispondere ai giudici di pace. Nel caso concreto, l' l'istante chiedeva appunto di sapere se il compenso che percepisce come giudice di pace sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente o ai redditi di lavoro autonomo e se può fruire del regime fiscale forfettario.

Compensi giudici di pace, regime forfettario

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Secondo le Entrate, i compensi percepiti dai giudici di pace in servizio al 15 agosto 2017 sono assimilati a redditi di lavoro dipendente e, pertanto, concorrono alla determinazione del limite di 30mila euro ai fini dell'accesso al regime forfettario. Ma che natura hanno e possono rappresentare una causa ostativa al regime forfettario (legge 190/2014)? Nello specifico, possono essere ricondotti ai redditi di lavoro dipendente o a quelli di lavoro autonomo?

Nel ricordare l'articolo 26 del Dlgs 116/2017, sulla riforma organica della magistratura onoraria, che è intervenuto sugli articoli 50 e 53 del Tuir modificando il trattamento fiscale delle indennità corrisposte ai giudici di pace, le Entrate evidenziano che sono state eliminate dai redditi di lavoro dipendente e assimilato (articolo 50) e sono state incluse tra quelli di lavoro autonomo (articolo 53). È poi l'articolo 32 del decreto del 2017 che spiega come le disposizioni dei capi da I a IX (compreso, quindi, l'articolo 26) si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio successivamente al 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del decreto) mentre ai magistrati già in servizio a tale data, le disposizioni si applicheranno in seguito, dal 15 agosto 2021.

Giudici di pace, le liquidazioni dovute

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Riguardo alla liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari già in servizio continuano ad applicarsi, sino alla data di scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, gli stessi criteri che c'erano prima dell'attuazione della riforma. dopo quella data, e la fine del regime transitorio, la liquidazione delle indennità dovute ai predetti magistrati onorari sarà regolata dalla disciplina a regime del capo IX del decreto.

In riferimento all'art. 50 TUIR rubricato "Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente", nell'attuale formulazione, il legislatore ha voluto riservare un trattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari espressamente individuate dalla norma (dunque i giudici di pace), differente da quello riservato alla generalità dei compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni.

Quindi mentre i compensi percepiti in relazione all'esercizio di pubbliche funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o professione, possono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepiti dai giudici di pace, rilevano come redditi assimilati al lavoro dipendente, ancorché tali soggetti esercitino un'arte o professione.

Di conseguenza, le somme percepite per l'attività di giudice di pace, in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal decreto. Dunque vanno considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente "fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto" ossia 15 agosto 2021, anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un'arte o professione. di conseguenza all'atto del pagamento di tali somme, dovrà essere operata la ritenuta di acconto Irpef.

Scarica pdf Ag. Entrate interpello 202/2020

Foto: 123rf.com
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