L'Agenzia delle Entrate fa il punto sui paletti che precludono l'accesso al regime fiscale forfettario

Pensione oltre i 30mila euro e regime forfettario

L'Agenzia delle Entrate, nell'interpello n. 311/2023 (sotto allegato), nel fornire risposta ad un contribuente, illustra i paletti che precludono l'accesso al regime fiscale forfettario.

Nell'istanza sottoposta al vaglio dell'amministrazione, un contribuente residente in un paese dell'Unione Europea intende trasferirsi in Italia per avviarvi un'attività con apertura di partita Iva, stabilendo la residenza fiscale. L'Istante fa presente di percepire, quale unico reddito, la pensione per raggiunti limiti di età a titolo di ex dipendente della Commissione Europea e che la stessa è superiore all'importo annuo di euro 30.000. In proposito, l'Istante sottolinea che gli emolumenti corrisposti ai funzionari della Commissione Europea sono esenti da tassazione nazionale negli Stati membri dell'Unione Europea. Alla luce di ciò, chiede quindi un parere "in merito alla sussistenza dei requisiti per l'inizio di un'attività con partita iva individuale con accesso al nuovo regime forfettario agevolato [o se] il percepimento della pensione di vecchiaia in qualità di ex dipendente della Commissione Europea costituisca una causa ostativa per l'accesso al suddetto regime fiscale".

Le Entrate, in via preliminare, fanno presente che il parere rilasciato attiene esclusivamente alla causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d­ter), della legge n. 190 del 2014, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del Regime dei forfetari previsti dalla citata legge, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.

Facendo il punto sul regime fiscale agevolato introdotto dalla legge n. 190, sottolineano quindi che "non possono avvalersi del Regime dei forfetari i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro? la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato".

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 10/E, continua l'Agenzia, "si deve ritenere che la previsione della citata lettera d­ter) escluda dalla fruizione del beneficio in parola i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi. Considerato il richiamo alla soglia di euro 30.000 («eccedenti l'importo di 30.000 euro») nella citata lettera d­ter), quello che rileva ai fini dell'applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di simili redditi e il loro ammontare".

Per cui, conclude l'amministrazione, "il regime dei forfettari è escluso per un soggetto che percepisce «una pensione di vecchiaia» [che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del Contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR] eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE".

Scarica pdf Ag. Entrate n. 311/2023

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