La Cassazione (sent. 22643/2009) ha affermato che, in regime di tutela reale, nella fase compresa tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale il rapporto di lavoro è quiescente e non si estingue al momento in cui è intimato il recesso, ma si determina solo una sospensione della prestazione che non incide sulla sua continuità. Pertanto, in caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto (con efficacia ex tunc), poiché a rilevare è la continuità giuridica del rapporto, deve escludersi il diritto del lavoratore alla pensione di vecchiaia in ragione dell'incompatibilità della stessa con il rapporto di lavoro. La sopravvenuta declatoria di illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con efficacia ex tunc.
La Cassazione (sent. 22643/2009) ha affermato che, in regime di tutela reale, nella fase compresa tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale il rapporto di lavoro è quiescente
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Contributi volontari INPS 2026: quanto bisogna pagare per non perdere anni di pensione
- Concordato in continuità: la Corte d'Appello di Bari revoca l'omologa forzosa
- Manomissione braccialetto elettronico, misure cautelari aggravate
- Divisione ereditaria, la villa non è divisibile: il tribunale la assegna al coerede con la quota maggiore
- Affitti a canone concordato, obblighi delle associazioni

