In particolare l'art.70 della L.469/61 recita testualmente:" In occasione di pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità, il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località. In tale caso i datori di lavoro, le Amministrazioni, gli istituti ed Enti indicati nell'articolo 2 del Regio Decreto Legge 1 giugno 1933, n.641, convertito nella Legge 21 dicembre 1933, n.1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere conservato il posto occupato." Il successivo art.71 dispone che "Il personale volontario, chiamato in servizio temporaneo ai sensi del precedente articolo 70 e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente, ha diritto altresì, al trattamento di missione, nonché ai compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n.2 della Legge 24 ottobre 1955, n.1077".
LaPrevidenza.it,
Inpdap, Nota operativa 20.12.2006 n° 16
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