L'articolo 1 della legge n. 92/2003, nel sostituire l'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, testualmente recita: “Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503”. Successivamente, l'articolo 39-decies della legge 23 febbraio 2006, n. 51 ha modificato l'articolo 4 della legge n. 96/1955 prevedendo, per i lavoratori riconosciuti perseguitati politici o razziali, un ampliamento del periodo di permanenza in servizio da 3 a 5 anni.
Inpdap, Circolare 26.6.2006 n° 13
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