L'articolo 1, comma 3, del "Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigile del Fuoco", emanato con D.P.R. n. 76 del 6.2.2004, all'articolo 1, comma 3, dispone che "il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dagli articolo 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 149".
LaPrevidenza.it
Inps, Messaggio 21.11.2005 n° 38283
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