Sono pervenuti a questa Direzione, da parte delle Sedi provinciali, numerosi quesiti relativi alla trattazione delle pratiche di buonuscita del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Si ritiene pertanto utile illustrare – sia pure in maniera sintetica – le norme che attualmente disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico di tale personale e, conseguentemente, la liquidazione delle suddette prestazioni.
Fino al 31/12/2005 lo stato giuridico, il trattamento economico, l'assetto ordinamentale e organizzativo dei VV.FF. È stato regolamentato dai CC.CC.NN.LL. In particolare il Contratto del Comparto “Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo” ha disciplinato il personale non dirigente (con esclusione dei vigili volontari ausiliari) e il Contratto del Comparto della Dirigenza dell'Area 1 quello con qualifica dirigenziale.
La Legge 30/9/2004, n. 252 ha invece previsto (art. 1) che “il rapporto di impiego del personale anche di livello dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (con esclusione del personale volontario e di quello di leva) sia disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali” e ha conferito al Governo (art. 2) apposita delega all'adozione di uno o più decreti legislativi per regolamentare i contenuti di tale rapporto d'impiego e il relativo trattamento economico attraverso l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione denominato “Vigili del Fuoco e soccorso pubblico”.
Inpdap, Nota Operativa 24.1.2008 n. 3
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