L'art. 816 c.c. definisce l'universalità di mobili come una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria

Cos'è l'universalità di mobili

[Torna su]

Il concetto di universalità di beni mobili si rinviene nel disposto dell'art. 816 del codice civile, che definisce tale istituto come "la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria".

Come esempi classici di universalità di mobili si possono citare una biblioteca, una collezione di opere d'arte, un gregge.

Regime giuridico delle universalità

[Torna su]

Caratteristica fondamentale dell'universalità di mobili è la distinzione tra la stessa e i singoli beni che la compongono.

Questi ultimi, infatti, a norma del secondo comma del citato art. 816 c.c., possono anche formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici. Ad esempio, una biblioteca può essere alienata nel suo complesso, ma è anche possibile vendere separatamente i singoli libri che la compongono.

Universalità di fatto

[Torna su]

Il codice contempla soltanto l'ipotesi di universalità di beni mobili, ma è pacificamente accolta anche la figura dell'universalità di fatto, che non ricomprende un mero insieme di oggetti, bensì anche un insieme di rapporti giuridici: ne sono esempio l'azienda e l'eredità.

Caratteri dell'universalità di beni

[Torna su]

I principali caratteri dell'universalità di mobili, come abbiamo visto, sono l'appartenenza allo stesso soggetto e la destinazione unitaria dei vari beni che la compongono.

Tale destinazione dev'essere durevole ed è frutto della decisione volontaria del soggetto cui le cose appartengono, generalmente in considerazione della loro omogeneità (una serie di libri, un insieme di oggetti preziosi).

Possesso e usucapione dell'universalità

[Torna su]

Il regime giuridico delle universalità di beni mobili si differenzia da quello dei beni mobili sotto alcuni particolari aspetti.

Innanzitutto, per le universalità di mobili non vale la regola "possesso vale titolo" di cui all'art. 1153 c.c., che invece caratterizza la circolazione dei beni mobili: per il trasferimento della proprietà di un'universalità di beni mobili, a norma dell'art. 1160 c.c., occorre il possesso continuato per venti anni o il possesso decennale in buona fede (usucapione abbreviata), in forza di titolo idoneo.

Anche l'azienda, in quanto universalità di fatto, può essere oggetto di usucapione, come confermato anche da autorevole giurisprudenza: "ai fini della disciplina del possesso e dell'usucapione, l'azienda, quale complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito" (Cass., SS. UU., n. 5087/14).

Azione di manutenzione e pegno

[Torna su]

Inoltre, a tutela del possesso delle universalità di beni mobili è prevista l'esperibilità dell'azione di manutenzione di cui all'art. 1170 c.c., che invece non è configurabile con riguardo ai semplici beni mobili.

D'altra parte, le universalità nel loro complesso, al pari dei beni mobili, possono costituire oggetto di pegno, a norma dell'art. 2784 c.c.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: