La donazione risolta per mutuo consenso, della metà della sua quota di un immobile, non fa perdere al marito i benefici prima casa sul suo acquisto

di Annamaria Villafrate - Con la risposta n. 158/2020 (sotto allegata) l'Agenzia delle Entrate, condividendo la tesi dell'istante stabilisce che la risoluzione per mutuo consenso di una donazione in favore della moglie della metà della quota di un appartamento e il contestuale acquisto, in pari data, nello stesso comune, di un appartamento con agevolazioni prima casa, non fa perdere al marito tale beneficio, se, con la separazione si prevede il ritrasferimento della quota. Al momento dell'acquisto il marito, proprio in virtù della donazione, non era infatti titolare esclusivo o in comunione di un diritto reale su un immobile nel comune in cui si trovava il nuovo appartamento, per cui non ha reso una dichiarazione contraria a quanto previsto dal TUR (nota II bis, art. 1 Tariffa, parte prima TUR d.P.R. n. 131/1986).

Quesito del contribuente all'Agenzia delle Entrate

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Un contribuente si rivolge all'Agenzia delle Entrate perché vuole risolvere per mutuo consenso un atto datato 8 ottobre 2007, con cui ha donato alla moglie il diritto di proprietà della propria quota, pari alla metà di un appartamento acquistato nel 2003 e ritrasferire detta quota alla ex moglie, nel rispetto dell'accordo di separazione.

In regime di separazione l'uomo ha acquistato sempre in data 8 ottobre 2007 un altro appartamento chiedendo le agevolazioni prima casa, che richiedono, tra i vari requisiti "non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare."

Il contribuente chiede se, l'atto di risoluzione per mutuo consenso della donazione è causa di decadenza dell'agevolazione prima casa di cui ha beneficiato per l'appartamento acquistato in regime di separazione dei beni, per carenza dei presupposti sopra indicati e richiesti dal Testo Unico sull'imposta di registro d.P.R n. 131/1986.

La risoluzione della donazione non fa perdere le agevolazioni prima casa

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L'istante ritiene che tale risoluzione non comporta la perdita dell'agevolazione prima casa dell'appartamento perché finalizzata solo ad eliminare la provenienza donativa della quota, visto che in seguito ne vuole disporre il ritrasferimento ad altro titolo.

Del resto, la risoluzione del 9/09/2019 n. 80/E ha chiarito che: "la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa (prima dei cinque anni dall'acquisto e senza riacquisto entro un anno di altro immobile) in esecuzione di un accordi di separazione, omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione di una crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio."

Niente perdita agevolazioni perché dopo la donazione il marito era impossidente

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L'Agenzia delle Entrate precisa prima di tutto che lo stipulando atto contenente la risoluzione per mutuo consenso del contratto di donazione con contestuale trasferimento della quota alla ex moglie, rientrando nel programma negoziale con cui i coniugi stanno sistemando i loro rapporti patrimoniali in esecuzione dell'accordo di separazione omologato dal giudice è esente da bollo, imposta di registro e altra tassa.

Per quanto riguarda invece il quesito relativo all'agevolazione prima casa l'Agenzia condivide la tesi dell'istante.

La risoluzione della donazione non è causa di decadenza dai benefici prima casa perché, quando il marito ha acquistato l'appartamento in regime di separazione dei beni, non era titolare di un altro immobile abitativo nello stesso comune, per cui ha reso correttamente le dichiarazioni previste dalla legge (Nota II bis - art. 1 Tariffa, parte prima TUR d.P.R. n. 131/1986), ossia che non era titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui si trovava l'immobile da acquistare.

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Scarica pdf Agenzia Entrate risposta n. 158/2020

Foto: 123rf.com
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