Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: il conduttore non rispetta il regolamento condominiale? E' responsabile anche il locatore

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 11383/2006) ha stabilito che il locatore a fronte del reiterato inadempimento del conduttore al regolamento condominiale, richiamato dal contratto di locazione, ha lo strumento giuridico per riottenere la disponibilità dell'immobile. I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi precisato che il non avere attivato il suddetto strumento giuridico lo rende a sua volta inadempiente all'obbligo del rispetto del regolamento di condominio, da ciò derivando la sua responsabilità nei confronti del condominio e degli altri condomini. In sostanza quando si da in locazione una unità abitativa a un terzo, il proprietario risponde nei confronti degli altri condomini delle violazioni al regolamento condominiale consumate dal proprio conduttore. Per esentarsi da responsabilità deve dimostrare di avere adottato misure idonee a far cessare gli abusi ponendo in essere tutte le iniziative necessare compresa quella di richiedere la cessazione anticipata del rapporto di locazione.

Vedi il testo di questa sentenza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

SENTENZA N. 11383/2006
- omissis -

Con atto di citazione notificato il 17/03/1993, C.M. proprietario di un appartamento sito al primo piano di uno stabile condominiale in Cividale del Friuli, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Udine, F.G. e Z.H.G. deducendo: che nel locale sottostante di proprietà del F. e locato allo Z., era gestito un pubblico esercizio all'insegna "(OMISSIS)"; che, nonostante l'art. 9 del regolamento condominiale prevedesse la esclusiva destinazione ad enoteca con imposizione dell'orario di chiusura alle 22, si gestiva nel locale attività di bar e ristorazione senza limiti di orario e con notevoli disturbi fino all'una o alle due del mattino. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del vincolo di destinazione e della limitazione dell'orario di apertura, con condanna al loro rispetto ed al risarcimento per illecito contrattuale ed ex art. 844 e 2043 c.c..
Il F., costituitosi, contestava la propria responsabilità, per aver dato all'immobile la destinazione prevista nel regolamento imponendo al conduttore l'obbligo di rispetto della clausola regolamentare.
Lo Z., costituitosi, sosteneva la vessatorietà della clausola impostagli nel contratto di locazione e chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale con sentenza n. 10/1999 respingeva la domanda di risarcimento contrattuale nei confronti del F. e dello Z. non essendo il primo obbligato per invalidità della clausola e per non essere invocabile da terzi la clausola inserita nel contratto di locazione; liquidava in L. 7.800.000 il danno biologico a carico dello Z. quale autore dei disturbi.
Su impugnazione principale del C., che lamenta l'esclusione della responsabilità contrattuale del F.; e sull'impugnazione incidentale del F. che, chiamato in causa lo Z., ne chiede la condanna a tenerlo indenne di quanto dovesse essere tenuto a pagare al C., la corte di appello di Trieste, con sentenza 13/09/2001 respinge l'appello principale, modificando nella motivazione la sentenza del tribunale; dichiara assorbito l'appello incidentale; condanna il C. alla refusione delle spese giudiziali in favore del F. e dello Z..
Precisata la validità della clausola del regolamento condominiale relativa alla destinazione del locale ed al suo orario di chiusura quali obbligazioni propter rem che vincolavano il F., afferma la corte d'appello che questi deve ritenersi esonerato da responsabilità avendo provato di aver adempiuto alle suddette obbligazioni inserendo la clausola nel contratto di locazione stipulato con lo Z. e richiamando lo stesso all'osservanza dei suoi obblighi. Quanto alle spese giudiziali, conclude la corte d'appello, vanno poste a carico del C., stante la sua prevalente soccombenza, quelle sopportate dal F., nonchè quelle sopportate dallo Z., essendo la chiamata in causa di quest'ultimo giustificata, in via prudenziale, in relazione al possibile accoglimento dell'appello principale del C..
Avverso tale sentenza, ricorre in Cassazione il C..
Resiste con controricorso il F. che propone ricorso incidentale subordinato.
Nessuna attività difensiva ha svolto lo Z..

MOTIVAZIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1) la violazione degli artt. 1138, 1176 e 1218 c.c. - per avere la corte d'appello, pur affermando la validità del contratto (regolamento di condominio, e la sua violazione da parte del conduttore, erroneamente escluso l'inadempimento da parte del condominio proprietario e locatore dell'immobile affermando che il medesimo non poteva fare di più di quello che aveva fatto (cioè riportare il vincolo di destinazione del locale (ENOTECA) e l'orario di apertura, nel contratto di locazione nonchè richiamare il conduttore al rispetto della norma regolamentare), NONOSTANTE: A) la violazione del regolamento di condominio, da parte del conduttore dell'immobile condominiale, comporti l'automatica violazione dello stesso da parte del condominio locatore, stante l'identità della loro posizione giuridica rispetto agli altri condomini, e l'opponibilità al condominio locatore della clausola regolamentare dallo stesso approvata; B) il Condominio locatore fa fronte dell'inadempimento del conduttore, fosse tenuto anche a risolvere immediatamente il contratto di locazione per grave inadempimento o L. n. 392 del 1978, ex art. 80;
2) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte d'appello omesso di prendere in esame le conclusioni rassegnate in sede di udienza di p.c. del 09/02/2001 omettendo, quindi di provvedere sulla richiesta di restituzione della somma di L. 9.977.194 (Euro 5.152,79), statuizione consequenziale al 1^(5e) motivo d'impugnazione;
3) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti per avere la corte d'appello erroneamente condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dello Z., chiamato in causa dal F., NONOSTANTE:
A) il C., in appello, avesse chiesto l'accertamento della validità della clausola regolamentare e la condanna, per il futuro, al relativo rispetto, SOLO nei confronti del F., il quale, essendo cessata, dal gennaio '96, l'attività del conduttore Z., non avrebbe dovuto chiamarlo in causa e svolgere domanda di manleva nei suoi confronti;
B) la sentenza di 1 grado, relativamente allo Z. fosse già passata in giudicato;
4) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè l'omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti;
- per avere la corte d'appello erroneamente condannato il C. a rifondere le spese giudiziali allo Z. pur essendosi esaurita, con la decisione del Tribunale, la controversia fra i due, per mancata impugnazione della stessa da parte di entrambi; sicchè, proposta impugnazione da parte del ricoprente per ottenere l'accertamento della validità della clausola regolamentare e per la condanna del F. al futuro rispetto di essa, (costituendo causa scindibile rispetto alla domanda avente ad oggetto il rapporto di locazione), la richiesta di manleva da parte del F. era priva di giustificazione per cui le spese sopportate dallo Z. per la chiamata in causa, andavano poste a carico del F. che le aveva provocate.
Richiede il F. che il ricorso incidentale subordinato, la condanna dello Z. all'adempimento del contratto di locazione 25/09/1991 nonchè al risarcimento danni e comunque a tenere indenne da ogni effetto pregiudiziale l'ing. F., spese comprese.
Vanno riuniti i ricorsi principale ed incidentale trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza l'art. 335 c.p.c.).
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Non è, infatti, condivisibile l'applicazione che la corte d'appello ha fatto, al caso di specie, dei principi in tema d'inadempimento di cui agli artt. 1218 e 1176 c.c..
Il fatto che il F., obbligato nei confronti del condominio e quindi del C., quale condominio, a rispettare ed a far rispettare l'orario di chiusura dell'enoteca, non avesse la disponibilità del locale (perchè condotto in locazione dallo Z., in virtù del contratto di locazione 25/09/1991), NON rendeva impossibile, in senso assoluto e definitivo, la prestazione oggetto dell'obbligazione dallo stesso F. assunta, con la sottoscrizione del regolamento di condominio che quella obbligazione contemplava.
Il F., invero, quale locatore, a fronte del reiterato inadempimento del conduttore all'obbligo, assunto nel contratto di locazione, al rispetto dell'orario di chiusura del locale, stabilito nel regolamento di condominio, aveva lo strumento giuridico per rendere possibile il conseguimento, nelle proprie mani, della disponibilità del locale, attraverso la richiesta, in via giudiziaria, della risoluzione del contratto di locazione; mettendo, quindi, in atto un comportamento idoneo a favorire l'osservanza della norma regolamentare. Il non aver attivato il suddetto strumento giuridico, rende, conseguentemente l'inadempimento della norma del regolamento di condominio, imputabile, per fatto proprio, al F.; la cui diligenza nell'adempiere l'obbligazione a suo carico va, quindi, valutata alla luce dei mezzi che il debitore può (e, perciò, deve) porre in essere per realizzare l'interesse del creditore, in relazione alle circostanze in cui si trova ad adempiere e che indicano il limite cui la coscienza sociale pretende debba adeguarsi il comportamento del debitore. Nella specie, tale limite non può andare oltre la possibile esperibilità dell'azione di risoluzione del contratto; per cui ai fini della affermazione della responsabilità contrattuale del F., il suo comportamento va preso in esame alla luce del principio di diligenza, nell'adempimento dell'obbligazione, come sopra individuato. Il motivo in esame, va, perciò, accolto. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di rimborso delle spese legali che il C. avrebbe pagato al F., per effetto dell'esecuzione della sentenza di 1 grado, ha dichiarato assorbito, essendo la decisione dipendente dall'esito finale della lite.
Lo stesso è a dirsi con riferimento ai motivi terzo e quarto del ricorso in esame, con riferimento alle spese che il C. è stato condannato a pagare allo Z..
il ricorso incidentale proposto dal F. in via subordinata (anche) al parziale accoglimento del ricorso principale, risolvendosi sostanzialmente nella richiesta di riesame dell'appello incidentale dichiarato assorbito nella sentenza impugnata, ed in particolare delle domande proposte dal F., di risarcimento danni e di rivalsa a carico dello Z., va accolto, disponendosi che la corte di rinvio provveda ad esaminare le suddette domande, tenendo presente: che l'inadempimento dello Z. al contratto di locazione è stato accertato; che la responsbilità contrattuale dello Z. è relativa al solo rapporto locativo posto in essere con il F., e, su tale responsabilità non si è formato alcun giudicato in quanto il tribunale, come risulta dalla sentenza impugnata, ha negato che lo Z. fosse contrattualmente responsabile verso il C.; ma non verso il F.; che non esiste solidarietà fra l'obbligazione avente ad oggetto il rispetto dell'orario di chiusura del locale, contenuta nel regolamento condominiale e quella contenuta nel contratto di locazione in quanto la loro fonte costitutiva è diversa.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata nei limiti del 1 motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, accolti con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della corte di appello di Trieste.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; accoglie il ricorso incidentale;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006



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