L'art. 632 del codice penale sanziona la di deviazione delle acque o modifica dell'altrui proprietà con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 206 euro

Deviazione di acque e modifica stato dei luoghi: l'art. 632 c.p.

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L'art. 632 del Codice Penale sanziona la condotta di coloro i quali, per trarne profitto per sé o per altri, si adoperino per deviare acque oppure apportino modifiche allo stato dei luoghi nell'altrui proprietà.

Per completezza espositiva, si riporta il dispositivo della norma in oggetto: "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206".

Il bene giuridico protetto

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Il delitto di cui all'art. 632 c.p. rientra nel novero dei delitti contro il patrimonio, dacchè bene giuridico meritevole di tutela è la proprietà privata (ed il demanio delle acque pubbliche). Si tratta di un reato procedibile a querela della persona offesa che può essere commesso da chiunque (non si tratta di reato proprio). Invero l'illecito cennato è un reato a consumazione istantanea, dacchè la condotta si esaurisce al momento in cui le acque vengono deviate o lo stato dei luoghi nell'altrui proprietà è modificato.

La condotta sanzionata dall'art. 632 c.p.

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La norma penale in oggetto mira a reprimere chiunque vada a deviare le acque o ad alterare lo stato dei luoghi nell'altrui proprietà. Per deviazione delle acque si intende qualunque operazione che determini una modifica dell'equilibrio idrico di un corso d'acqua. Per modifica si intende qualunque alterazione tesa a determinare un cambiamento dello stato dei luoghi rispetto alla loro condizione originale, senza che sia necessario che il soggetto agente si appropri del bene.

La pena

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Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

Elemento soggettivo

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Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 632 c.p. è richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà cosciente di deviare acque o modificare lo stato dei luoghi al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri. Di conseguenza è richiesta finanche la piena consapevolezza dell'altruità della cosa, rapportandosi il soggetto agente alla res uti dominus.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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