L'accelerazione digitale di questi ultimi mesi costringe a una necessaria riorganizzazione digitale dello studio. Vediamo i principali costi deducibili

di Annamaria Villafrate - In atto c'è un forte cambiamento negli studi professionali, iniziato a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il paese in questi ultimi mesi. La tecnologia è entrata con prepotenza nei luoghi di lavoro, soprattutto negli studi professionali. Lo smart working ha costretto molti professionisti a rivedere e aggiornare la propria strumentazione tecnologica, così come la formazione necessaria ad apprendere queste nuove tecnologie. Costi che tuttavia possono essere dedotti nei modi e nei limiti previsti dal TUIR.

Con il Coronavirus digitalizzazione accelerata

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Se c'è un risvolto positivo che la tragedia del Covid-19 ha prodotto in Italia è senza dubbio l'accelerazione della digitalizzazione. L'obbligo di rispettare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento ha messo in campo una serie di forze, che in condizioni normali, sembravano impossibili da reperire e da mettere in funzione. Da qui la necessità per i liberi professionisti, avvocati prima di tutti, ad aggiornare il proprio studio e il personale che vi opera, alle nuove tecnologiche. Un investimento che si rende necessario, se non impellente e che, per fortuna, prevede sgravi, anche importanti, di cui non possono beneficiare coloro che operano in regime di tassa piatta perché per loro i costi vengono dedotti in base a una percentuale forfettaria.

Deducibili i costi per fibra e linee telefoniche

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Il costo presupposto per eccellenza che un professionista deve mettere in conto fa riferimento alla rete Internet. Al momento le tecnologie più performanti richiedono il passaggio alla fibra o alla super-fibra. Per fortuna i costi della linea telefonica in base al Testo Unico delle imposte dirette sono deducibili nella misura dell'80%. L'art 54 del TUIR, al comma 3 bis prevede infatti che:" Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione

anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento."

Formazione deducibile al 100%

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Decisamente più interessante la voce di costo relativa alla formazione professionale. L'art 54 del TUIR prevede infatti che: "Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno." Regola che, come chiarito di recente, vale per ogni avvocato che fa parte di un'associazione professionale.

Beni strumentali: deducibilità intera o ammortamento

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Le cose si complicano quando si parla di beni strumentali. Pensiamo a tutti i congegni che quotidianamente si utilizzano per svolgere il proprio lavoro e restare in contatto con clienti, colleghi e fornitori. Smartphone, cellulare e notebook, tanto per citarne alcuni.

Per questi beni "strumentali" necessari all'esercizio della professione, il comma 2 dell'art. 54 del TUIR prevede che: "sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Anche se subito dopo prevede che è consentita "la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,46."

Pertanto se si acquista uno smartphone da 400 euro si potrà dedurre il costo nella misura dell'80% intero nell'anno in cui lo si acquista, se invece il costo del nuovo gioiello tecnologico è di 650 euro allora il bene è considerato un bene ammortizzabile allora il costo andrà spalmato in base all'aliquota di ammortamento prevista.

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Foto: 123rf.com
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