Via libera definitivo al decreto Cura Italia e al processo 'da casa: tante le novità dai depositi telematici alla procura alle liti via WhatsApp sino alla mediazione online

di Lucia Izzo - Ok definitivo al testo di conversione del decreto Cura Italia approvato con 229 voti a favore (123 contrari e 2 astenuti), dopo la fiducia accordata ieri sera a Montecitorio. Il testo arrivato "blindato" dopo la fiducia al Senato contiene il pacchetto di misure, fortemente contestate soprattutto dagli avvocati, di quello che è stato definito "processo da casa" o "dal divano", in virtù del potenziamento delle udienze da remoto (v. Decreto Cura Italia: processo 'da casa' e rivolta degli avvocati).

Dalla procura via WhatsApp alla mediazione online, passando per le notifiche via pec ecco come funziona:

Il potenziamento del processo telematico

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Come noto, l'art. 83 del D.L. Cura Italia ha dettato disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali.

In particolare, il provvedimento ha introdotto specifiche disposizioni volte a potenziare il processo telematico, anche penale, e a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento da remoto delle attività processuali (dalle indagini alle udienze di trattazione).

In realtà, saranno molte le attività che si faranno "online" a partire dalla procura alle liti nei procedimenti civili, che la parte potrà sottoscrivere anche su un documento analogico (cartaceo) da trasmettere al difensore attraverso strumenti di comunicazione elettronica e in copia informatica per immagine (scannerizzato), assieme alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Il testo stabilisce anche, sino al 30 giugno 2020, che il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati avvenga in modalità telematica nei procedimenti civili in Cassazione e che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in Camera di Consiglio possano essere assunte mediante collegamenti da remoto.

Procura alle liti anche via WhatsApp

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Prevista una modalità semplificata di sottoscrizione della procura alle liti per i procedimenti civili: la parte potrà apporre la propria sottoscrizione anche su un documento analogico, da trasmettere al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Il documento analogico sottoscritto (ad esempio un documento cartaceo scansionato) potrà essere inviato al difensore anche in copia

informatica per immagine, avvalendosi dell'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronica (es. email, WhatsApp e strumenti di messaggistica istantanea, ecc.).

Nel caso di trasmissione in via elettronica, l'avvocato è tenuto a certificare che la firma della parte sia autografa apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

Arbitrati rituali

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Il comma 21 dell'art. 83 prevede che le disposizioni inerenti il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini si applichino anche, in quanto compatibili, ad altri procedimenti ovvero quelli relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare, nonché a tutti i procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal decreto-legge.

Pertanto, rinvii e sospensione termini si applicheranno anche agli arbitrati rituali.

Mediazione online

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Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine esteso all'11 maggio dal citato D.L. liquidità) saranno sospesi anche i termini per lo svolgimento delle attività di mediazione e di negoziazione assistita, nonché di ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie qualora tali procedimenti siano stati promossi o risultino comunque pendenti tra il 9 marzo e il 15 aprile. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima di tali procedimenti.

Il testo richiama espressamente la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, e la negoziazione assistita, ai sensi degli artt. 3 e ss. del decreto-legge n. 132 del 2014.

Inoltre, nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso potranno svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Lo stesso potrà avvenire anche successivamente a tale periodo.

Procedimenti penali da remoto

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Particolarmente criticata è l'estensione del processo penale telematico. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, le udienze penali che non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti potranno essere tenute mediante collegamenti da remoto.

Lo stesso è previsto in relazione alle indagini preliminari, durante le quali il P.M. e il giudice potranno avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Ove necessario, dovranno comunque essere adottate modalità idonee a salvaguardare la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore parteciperà da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.

Per il CNF, l'indiscriminata estensione del processo penale telematico anche ai procedimenti non urgenti, svilisce il ruolo del difensore, del diritto di difesa e della stessa giurisdizione, in palese violazione della cornice costituzionale segnata dall'articolo 111 della Costituzione.

L'UNCI ritiene che l'introduzione dell'udienza penale con collegamento da remoto appare "incompatibile con i principi sanciti nella Costituzione e nelle Convenzioni Internazionali". Anche la c.d. "indagine preliminare da remoto" viene fortemente contestata

L'intervento del Garante della Privacy

Nonostante l'approvazione delle misure che avverrà a breve, l'esecutivo dovrà fare i conti anche con il Garante della Privacy nel cui mirino sono finite le piattaforme informatiche indicate dal provvedimento DGSIA.

I penalisti si sono detti preoccupati che tali piattaforme, riconducibili a imprese private, siano sottratte alla vigilanza della giurisdizione nazionale, senza alcuna garanzia di legittimità, segretezza, privacy e cyber security dell'accesso ai dati e del loro trattamento.

Leggi Processo penale da remoto nella bufera

Da qui la lettera inviata dal presidente dell'authority, Antonello Soro, che ha chiesto al Guardasigilli Bonafede "ogni elemento ritenuto utile alla migliore comprensione delle caratteristiche dei trattamenti effettuati nel contesto della celebrazione, a distanza, del processo penale".

Nè sulle norme emanate con decreti legge, né sulle determinazioni DGSIA sugli applicativi, è stato richiesto il parere del Garante. Un passaggio che Soro ritiene "tutt'altro che formale e che ha, invece, consentito sinora di realizzare un confronto sempre utile al fine di massimizzare la tutela dei vari beni giuridici in gioco, tra i quali appunto anche il diritto alla protezione dei dati personali".

In Cassazione deposito telematico fino al 30 giugno

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Consentito il processo telematico civile in Corte di cassazione dall'entrata in vigore della legge di conversione fino al 30 giugno 2020.

In particolare, previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che dovrà accertare l'idoneità e la funzionalità dei servizi:

- il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica;

- il contributo unificato, quando la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche, dovrà essere assolto con i già citati sistemi telematici di pagamento.

Incontri genitori figli

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Vengono regolamentati gli incontri tra genitori e figli che si svolgono durante questo periodo emergenziale. Salvo che il giudice disponga diversamente, tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, saranno sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato.

Le modalità saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale e comunicate al giudice precedente. Qualora non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri saranno sospesi.

Ausiliari e udienze da remoto

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Tra le misure che i Capi degli uffici giudiziari potranno adottare per evitare l'assembramento dei Tribunali, viene prevista anche la possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto. Un emendamento prevede che rientrano in tale previsione le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e anche dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione.


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