Il principio dell'equilibrio di bilancio non può essere invocato in astratto, ma deve realmente impedire l'erogazione delle prestazioni

Avv. Francesco Pandolfi - Le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria. Con la sentenza n. 1 del 2 gennaio 2020 la Sezione 3 del Consiglio di Stato ha fissato il criterio in forza del quale il principio dell'equilibrio di bilancio non è un dato astratto, ma va messo in relazione a reali motivi che eventualmente impediscano l'erogazione delle prestazioni in favore delle persone disabili.

Limiti del principio dell'equilibrio di bilancio

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Pertanto: per arrivare a dire no all'erogazione di servizi a soggetti disabili non basta la dichiarazione di aver esaurito i posti oppure di non avere adeguata copertura economica, ma bisogna fare del tutto per reperire risorse e/o valutare alternative organizzative e, comunque, garantire quel minimo di assistenza coordinata tramite il piano individualizzato.

Attenzione perchè se queste condotte virtuose non vengono poste in essere dalle amministrazioni chiamate a gestire la vicenda di disabilità, ebbene quelle amministrazioni possono risponderne anche in sede risarcitoria.

La sentenza del Consiglio di Stato in sintesi

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L'estrema sintesi dell'articolata sentenza è la seguente.

Fin dal 1992 lo Stato italiano (L. n. 104) ha perseguito un interesse nazionale stringente, quale è quello di garantire a tutti un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap (artt. 2, 3, 38 terzo comma della Costituzione).

Successivamente, lo Stato italiano ha aderito alla Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone disabili (L. n. 18/2009).

Ora, il nucleo centrale di tutte le norme a tutela dei disabili è, in sostanza, rappresentato dall'esigenza di sostegno alle famiglie, di sicurezza, del benessere individuale e della società, dal momento che esse tendono ad evitare la segregazione, la solitudine, l'isolamento, nonché i costi che ne derivano in termini umani ed economici, potenzialmente insostenibili per le famiglie.

Queste fondamentali norme mirano, poi, al recupero e alla socializzazione dell'individuo.

In questo quadro si inscrive l'art. 32 Cost., sul diritto alla salute.

Ebbene, il C.d.S. ha accolto la domanda degli interessati e condannato la Asl e la Regione proprio per questo tipo di inadempimento, ossia per non aver fatto tutto il possibile al fine di evitare un pregiudizio al disabile avente diritto alle prestazioni assistenziali (nella questione specifica si era parlato di esaurimento dei posti in un centro diurno, ma senza chiarire se fosse stata realmente avviata la macchina amministrativa ed organizzativa per reperire altrove le ulteriori e necessarie risorse per coprire il costo della prestazione).

Il risarcimento del danno

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I Magistrati ritengono che sia fondata la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo diniego, dal momento che sussistono i profili di colpa nella gestione dei poteri organizzativi per il reperimento delle risorse economiche atte a dare adeguata assistenza al disabile in un determinato periodo di tempo.

Nel caso della sentenza n. 1/2020, il danno patrimoniale e non patrimoniale è stato equitativamente quantificato in euro 10.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione a decorrere dalla liquidazione al soddisfo effettivo.

L'Azienda sanitaria è stata anche condannata alle spese di lite.


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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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