Per la Corte va condannato l'imputato che ruba beni alimentari per un valore di 32,77 euro, dal valore della merce non emerge un bisogno impellente

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 11289/2020 (sotto allegata) conferma quanto deciso dal provvedimento della Corte d'Appello impugnato dall'imputato. Il mancato riconoscimento da parte della Corte di merito dello stato di necessità, dell'esclusione della punibilità per tenuità del fatto e la negazione della pena detentiva breve sono riconducibili prima di tutto al valore della merce alimentare sottratta, pari a 32,77 euro, da cui non emerge un bisogno impellente da soddisfare, ma anche al fatto che il soggetto, come si può desumere da condanne precedenti, è dedito al furto.

Reato di furto

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La Corte d'Appello conferma la sentenza del Tribunale che, previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata, ha condannato l'imputato alla pena della reclusione di due mesi e 80 euro di multa, per essersi impossessato di generi alimentari per un valore di 32,77 euro, asportandoli da banchi di vendita di un esercizio commerciale e in seguito nascosti sotto la giacca, senza però riuscire nel suo intento per cause non dipendenti dalla sua volontà.

Lo stato di necessità del furto per fame

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L'imputato, a mezzo difensore, ricorre in sede di legittimità sollevando tre motivi di doglianza.

  • Con il primo lamenta come la corte non abbia preso in considerazione la causa di giustificazione dello stato di necessità del furto per fame, considerando il valore della merce sottratta non rilevante, ma considerevole.
  • Con il secondo lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, basato sulle due precedenti condanne per furto, da cui la Corte ha desunto l'abitualità della condotta.
  • Con il terzo infine si contesta la negazione della pena detentiva breve prevista dall'art. 53 della legge n. 689/1981 solo perché il reato è stato commesso dopo una precedente condanna con pena condizionalmente sospesa, che non rientra tra le condizioni soggettive richieste dall'art. 59 della stessa legge per la sostituzione della pena detentiva, ma anche per l'assenza di un giudizio prognostico relativamente all'adempimento delle prescrizioni collegate alla sanzione sostitutiva.

Condanna per furto anche se la merce sottratta supera di poco i 30 euro

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La Cassazione, dopo aver attentamente vagliato i motivi sollevati, dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. In relazione all'invocata causa di giustificazione dello stato di necessità, ossia del furto commesso per fame, la Corte ha "rimarcato l'assenza di prova circa la finalità legata alla commissione del reato." La Corte, infatti, nel rilevare il valore "non rilevante, ma considerevole" evidenzia come il furto per fame è piuttosto ricollegabile a una esigenza impellente, a cui corrisponde una sottrazione minimale, giusto per soddisfare un bisogno di prima necessità.

Stesse conclusioni per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso relativo alla negazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto poiché il ragionamento logico giuridico del giudice è compatibile con le norme di legge e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Manifestamente infondato anche il terzo motivo del ricorso in quanto la Corte ha correttamente fondato la prognosi negativa sul comportamento futuro dell'imputato basandosi sulle condanne precedenti da cui emerge una certa dedizione al furto.

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