La Corte ha ribadito che, in caso di malattia, il lavoratore può sottrarsi alla visita di verifica solo per causa indifferibile e deve comunicarlo tempestivamente

Avv. Giovanni De Lorenzo - In caso di malattia, sussistendo l'obbligo di reperibilità per il lavoratore ed il potere dell'ente previdenziale di effettuare i controlli sanitari, l'allontanamento dall'abitazione indicata quale luogo di permanenza durante la malattia deve essere dovuto ad una causa indifferibile ed è giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo oppure quando l'omissione o il ritardo nella comunicazione siano a loro volta giustificati. Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza n. 19668 del 22.7.2019.

Negato riconoscimento indennità di malattia al lavoratore

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L'INPS aveva negato il riconoscimento dell'indennità di malattia ad un lavoratore, poiché assente alle due visite di controllo. Il lavoratore aveva adito il Tribunale che, però, aveva dato ragione all'istituto, mentre la Corte d'Appello, successivamente adita dallo stesso lavoratore, aveva accolto l'appello, rilevando che il ricorrente aveva provato che, in occasione dell'allontanamento dal domicilio durante le due visite di controllo, si era recato a ritirare dei referti di analisi cliniche ed aveva fatto ricorso all'intervento dell'odontoiatra.

Avverso tale sentenza

ricorreva per cassazione l'INPS con un unico motivo di ricorso, relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art.5 del decreto legge n.463 del 1983, convertito in legge n. 638/1983, nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., ritenendo che la Corte di Appello non aveva verificato la sussistenza di un giustificato motivo, caratterizzato dall'indifferibilità ed urgenza dell'attività svolta dal lavoratore nelle fasce orarie previste per la visita di controllo nel proprio domicilio e che potesse giustificare l'assenza dello stesso.

La disciplina delle indennità di malattia dei lavoratori

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Il decreto legge

n.463 del 12 settembre 1983, convertito in Legge n.638/1983, contiene "misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di vari termini". All'art. 5 il decreto contiene la disciplina dei trattamenti economici e delle indennità economiche di malattia dei lavoratori.

In particolare, per quel che qui interessa, il quattordicesimo comma dell'art. 5 prevede che "Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo". In proposito, si evidenzia che la Corte costituzionale, con sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988, ha dichiarato l'illegittimità di questo comma nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.

Dal tenore letterale della norma emerge, dunque, che l'assenza alla visita di controllo effettuata dall'ente previdenziale deve essere motivata da un "giustificato motivo" a pena di decadenza dal beneficio del trattamento economico.

Il quadro della giurisprudenza

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Nella motivazione della sentenza in commento, la Cassazione ha brevemente ricostruito il quadro giurisprudenziale in materia, richiamando varie sentenze della stessa Corte ed inquadrando i principi essenziali e più opportuni rispetto al caso concreto.

Così la Corte ha richiamato l'indirizzo per cui l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, ma può essere integrata da qualsiasi comportamento del lavoratore che impedisca il controllo sanitario per qualsiasi motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe sul lavoratore.

E, ancora, il potere dell'ente previdenziale - debitore di verificare il fatto generatore del debito verrebbe vanificato dalla facoltà del lavoratore - creditore di sottrarsi ai controlli se non per serie e comprovate ragioni, come l'esigenza improcrastinabile di recarsi presso l'ambulatorio del medico curante (sul punto, Cass. n.18718/2006).

Infine, la Corte ha ribadito il principio per cui "l'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l'allontanamento dall'abitazione indicata all'ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l'omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati" (sul punto Cass. n.15766/2002).

In aggiunta a tali richiami effettuati nella sentenza in commento, si può ulteriormente rilevare che in tale materia, la Suprema Corte ha più volte esplicitato che il "giustificato motivo" richiesto dalla norma suindicata debba essere caratterizzato da una necessità indifferibile. Così, ad esempio, è stato affermato che "il dipendente non può limitarsi a produrre il certificato medico attestante l'effettuazione di una visita specialistica, ma deve dare dimostrazione delle "comprovate necessità" che impediscono l'osservanza delle fasce orarie, e cioè che la visita non poteva essere effettuata in altro orario al di fuori delle predette fasce, ovvero che la necessità della visita era sorta negli orari di reperibilità, tenuto conto che il giustificato motivo di assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, di cui all'art. 5, della normativa sopra indicata, si identifica in una situazione sopravvenuta che comporti la necessità assoluta ed indifferibile di allontanarsi dal luogo nel quale il controllo deve essere esercitato" (Cass. n. 2756/1995; conforme Cass. n. 13982/1991; richiamata anche da Cass. n. 24681/2016).

Tale principio è stato ulteriormente specificato: "in tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi dell'art. 5, co. 14, dl n. 496/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, e può anche costituire giusta causa di licenziamento" (Cass. n. 3226/2008, richiamata da Cass. n. 24681/2016).

Lavoratore assente alla visita fiscale: la prova dell'indifferibilità

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La Suprema Corte, quindi, applicando al caso concreto i principi richiamati ha rilevato, convenendo con l'INPS, che la Corte di Appello non aveva proceduto ad una verifica specifica delle peculiarità della fattispecie e non aveva accertato se il lavoratore, durante il periodo di malattia, avesse adottato una condotta diligente volta a non ostacolare i controlli.

In particolare, la Corte ha affermato che "l'accertamento giudiziale, dunque, deve essere effettuato in ragione della finalità di appurare quali siano state le ragioni di indifferibilità dell'allontanamento dal proprio domicilio allegate dal lavoratore e di verificare i motivi della mancata collaborazione con l'ente previdenziale, sia che si tratti di un caso di forza maggiore, di una situazione cogente che abbia reso indifferibile la presenza del lavoratore in un luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, oppure di una mera evenienza".

Pertanto, rilevando la mancanza di tale accertamento, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte di Appello, in diversa composizione, al fine di procedere all'accertamento nei limiti indicati.

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