Diritto di visita dei genitori separati
La separazione di una coppia con figli come è noto non fa venir meno il ruolo di genitore, pertanto, è fondamentale che i genitori debbano avere a disposizione quelle condizioni necessarie per poter esercitare correttamente la responsabilità genitoriale per una loro crescita serena.
Il Dpcm 9 marzo 2020
Con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario della prole si era posto il quesito se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli potessero considerarsi o meno necessari e dunque fossero o meno leciti, pertanto, in data 10 marzo 2020 cd.decreto (Io resto a casa) il Governo ha definitivamente chiarito che: "gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio".
Si desume, quindi, che i decreti ministeriali dell'8 e del 9 marzo 2020 non abbiano sospeso i provvedimenti inerenti la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Le prime pronunce di merito
Nonostante i decreti ministeriali di cui sopra non abbiano previsto alcuna restrizione e/o divieto in materia di diritto di visita dei genitori separati, stanno nascendo delle controversie in materia, probabilmente dovute dalla forte preoccupazione determinata dalla celerità con cui il COVID-19 si stia diffondendo anche tra soggetti di giovane età.
Un giudice del Tribunale di Milano ha prescritto, nella recente pronuncia dell'11 marzo 2020 (sotto allegata), l'osservazione delle disposizioni contenute nel verbale di accordo tra i genitori in materia di affidamento e frequentazioni con il padre. Il caso ha riguardato un padre che, tramite istanza urgente, si era rivolto al Giudice del procedimento per poter esercitare il diritto di visita precedentemente concordato con l'ex coniuge. La signora, nel caso di specie, si era trasferita temporaneamente ledendo, quindi, il diritto di vista all'altro genitore.
Il Tribunale si è pronunciato inaudita altera parte disponendo di attenersi alle prescrizioni di cui al verbale di separazione consensuale in quanto ha ritenuto vincolante ai fini del collocamento e frequentazioni con il padre il predetto accordo, motivando che sia il decreto ministeriale dell'8 che quello del 9 marzo sopra richiamati ed illustrati non vietano l'esercizio di tale diritto.
Pertanto ha ritenuto che: "in relazione alla contingenza determinata dalla diffusione epidemica COVID 19 non sussistono ragioni per considerare gravi ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. i comportamenti tenuti dal padre a tutela dei minori"; ed ha disposto "che le parti si attenessero alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato".
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il genitore separato potrà recarsi, munito di autocertificazione e provvedimento di separazione e/o divorzio, presso, il comune di residenza o di collocamento dei figli minori per esercitare il diritto di visita e rispettando i tempi di permanenza riconosciuti e/o concordati nell'interesse del minore.
Avv. Tina Coletta
www.dplmediazione.it
Note:
[1] D.P.C.M. 08/03/2020;
[2] D.P.C.M. 09/03/2020;
[3] D.P.C.M. 11/03/2020
[4] DECRETO TRIBUNALE MILANO 11/03/2020
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