Previsione di rimborsi per contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto per spettacoli ed altri luoghi di cultura. Le misure del decreto Cura Italia

Avv. Francesca Resta - Il lungo decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17.03.2020 ed entrato in vigore lo stesso giorno, inserisce nell'art. 88 la previsione di rimborsi per contratti di soggiorno e la risoluzione dei contratti di acquisto per spettacoli e altri luoghi della cultura. Il decreto deve necessariamente essere letto in combinato con i precedenti, soprattutto con l'art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, l'art. 28 del Decreto Legge 02.03.2020 n. 9 e con l'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del Dpcm 08.03.2020 (leggi Coronavirus: tutti i provvedimenti del Governo).

Decreto Cura Italia: rimborso contratti soggiorno e acquisto biglietti

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In questo caso, come già era stato per l'art. 28 del Decreto Legge 02.03.2020 n. 9, la disposizione normativa si suddivide in due parti:

1) rimborso dei contratti di soggiorno comma 1

2) risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura comma 2

Rimborso dei contratti di soggiorno

Il Comma 1 del Decreto prevede che "le disposizioni di cui all'art. 28 del decreto-legge 02 marzo 2020 n. 9 si applichino anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimento adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6".

Risoluzione contratti acquisto biglietti spettacoli, musei e altri luoghi cultura

Nel comma 2 si legge: "A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 08.03.2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 del codice civile
, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali , e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura
."

Come chiedere il rimborso

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Il comma 1 del decreto prevede espressamente che per i contratti di soggiorno si applichino le disposizioni previste dall'art. 28 del decreto-legge 02 marzo 2020 n. 9. Si dovrebbe pertanto dedurre che coloro che hanno concluso contratti di soggiorno debbano, come i vettori aerei, provvedere al rimborso monetario di quanto ricevuto dagli utenti impossibilitati ad usufruire di tale contratto o, alternativamente, provvedere alla emissione di un voucher di pari importo che sia utilizzabile entro un anno dalla emissione.

Nel comma 3 è prevista invece la modalità di rimborso dei biglietti: "I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dalla emissione."

Da quanto sopra indicato pare vi sia, pertanto, una diversa modalità di rimborso: nel caso di contratti di soggiorno pare prevista la possibilità di ottenere il rimborso monetario o il voucher di pari importo da utilizzare entro 1 anno. Nel caso invece di acquisto di biglietti per spettacoli, musei o altri luoghi di cultura pare possibile ottenere solo un voucher della durata di 1 anno.

Anche in questo decreto, come nel precedente 02.03.2020 n. 9, non è stata indicata quale debba essere la modalità della comunicazione. Ancora una volta saranno probabilmente i singoli fornitori che dovranno dare maggiori informazioni.

Efficacia del decreto

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"Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6" (comma 4 art. 88).

La data dell'8 marzo 2020 è fissata quale ricorrenza della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione; questo perché è stato proprio con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.03.2020 che venne disposto sull'intero territorio nazionale la sospensione delle manifestazioni e degli spettacoli e della apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura.

Un accenno merita la posizione di coloro che abbiano acquistato un "pacchetto" di biglietti comprendenti magari più spettacoli nel corso dell'anno, alcuni dei quali sospesi per effetto dei predetti decreti o coloro che abbiano acquistato abbonamenti magari annuali.

La norma nulla prevede in proposito, è da segnalare però come alcuni fornitori stiano cercando di tutelare i loro utenti prevedendo ad esempio allungamenti della durata dell'abbonamento o possibilità di fruire di altri spettacoli o eventi che non fossero previsti nel pacchetto acquistato.

Norma di applicazione necessaria

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In sostanza il Decreto Legge ha normato un sistema di rimborso dei biglietti per spettacoli, musei, teatri e altri luoghi della cultura e per i contratti di soggiorno; previsione questa che non era stata inserita nel decreto legge 02.03.2020 n. 9 che prevedeva solo il rimborso dei titoli di viaggio ma non del biglietto della manifestazione o dell'evento.

Anche l'art. 88 del decreto 17.03.2020 n. 18 è da intendersi norma di applicazione necessaria secondo la normativa del diritto internazionale privato, pertanto anch'essa prevale sulle diverse legislazioni dei paesi UE.

Avv. Francesca Resta

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