Oltre al riscatto della laurea, molte Casse professionali consentono di riscattare il periodo di praticantato per incrementare l'anzianità contributiva e andare prima in pensione

di Lucia Izzo - Per incrementare l'anzianità contributiva, ai liberi professionisti è consentito poter ottenere, oltre che il riscatto del corso di laurea, anche quello del periodo di praticantato obbligatorio. Le modalità per poterne beneficiare sono diverse e variano per ogni cassa professionale di riferimento.

Il "praticantato"

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Molti professionisti, prima di poter accedere all'esame di Stato il cui superamento risulta presupposto indispensabile ai fini della futura iscrizione all'ordine di appartenenza, devono affrontare un periodo di "praticantato" di durata variabile.

Si tratta di un tirocinio professionale il cui obiettivo è quello di contribuire alla formazione dell'aspirante professionista. Non ha natura di rapporto lavorativo vero e proprio, e ciò non cambia anche qualora siano riconosciuti o previsti rimborsi spese o altre indennità. Di conseguenza, il periodo di tirocinio non è coperto da contribuzione previdenziale, a meno che la Cassa professionale non dia al praticante la possibilità di beneficiare dell'iscrizione o della preiscrizione.

Gestioni previdenza INPS

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Il riscatto del praticantato obbligatorio non è previsto per le gestioni di previdenza amministrate dall'INPS. Quindi, ad esempio, un professionista iscritto anche al Fondo pensione dei lavoratori dipendenti (Fpld) non potrà riscattare gli anni di praticantato presso questo fondo. Ma c'è un'eccezione, ovvero quella inerente la gestione speciale INPS dei Commercianti: in tale ambito, infatti, si ammette il riscatto del tirocinio, ma unicamente per i promotori finanziari, che avverrà con calcolo percentuale o riserva matematica.

La possibilità di riscattare il periodo di tirocinio è, invece, possibile presso le singole casse di riferimento in cui il professionista provvede a versare i contributi.

Consulenti del lavoro

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L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro consente di riscattare in tutto o in parte il periodo di praticantato, per un periodo non superiore al periodo previsto dalla legge tempo per tempo (oggi 18 mesi). I contributi di riscatto sono deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I periodi contributivi da riscattare non dovranno essere coincidenti con altri maturati presso l' ENPACL o presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. Quanto all'onere di riscatto, bisogna operare una distinzione:

- per i periodi fino all'anno 2012, l'onere è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo da riscattare, calcolato sulla base delle tabelle di coefficienti previste dalla legge n. 45/1990, in vigore al momento della domanda di riscatto;

- per i periodi dall'anno 2013, l'onere del riscatto è pari, per ogni anno, al contributo soggettivo minimo in vigore al momento della domanda di riscatto.

Dal 1° gennaio 2020, prevede il nuovo Regolamento di previdenza e assistenza, il pagamento dei riscatti per periodi di praticantato potrà essere effettuato in un numero massimo di 60 rate. Il riscatto della laurea rimane rateizzabile in 10 anni, senza interessi.

Cassa Commercialisti

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Anche la Cassa commercialisti (Cnpadc) consente agli iscritti non pensionati della Cassa, ad eccezione dei titolari di pensione di invalidità, ed i loro superstiti se l'iscritto non ha già effettuato il riscatto, di riscattare il periodo del tirocinio professionale, obbligatorio e valido ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista, per un periodo massimo di 3 anni.

Ciò a condizione che per gli stessi periodi non sia già stato richiesto ed ottenuto il riscatto o l'accredito presso altri enti previdenziali, che i periodi non siano coperti da contribuzione presso altri enti previdenziali e che il periodo riscattabile sia almeno pari a 6 mesi.

I contributi di riscatto sono deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Cassa forense

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Anche la Cassa forense prevede, ai sensi dell'art. 24 della Legge 141/1992, la possibilità di riscattare il periodo di praticantato, anche se svolto all'estero purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di tre anni. Ciò a condizione che gli anni non coincidano con altra contribuzione obbligatoria anche esterna alla Cassa

Possono accedere all'istituto del riscatto:

- iscritti Cassa, in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie alla Cassa (Mod. 5);

- cancellati Cassa, che conservino il diritto a pensione di vecchiaia, in regola con quanto indicato al punto precedente;

- titolari di pensione di inabilità;

- superstiti di avvocati deceduti (non pensionati) al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa necessario per conseguire la pensione indiretta.

Il contributo, dovuto a titolo di riscatto, dovrà assicurare la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato e non può essere comunque inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo corrispondente alla somma dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) dell'anno di presentazione della domanda.

Cassa ragionieri

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Anche la Cassa Ragionieri (CNPR) consente di accreditare i periodi non coperti di contribuzione all'Associazione relativi al praticantato, entro il limite massimo di tre anni. Potranno presentare domanda di riscatto:

a) gli iscritti all'Associazione non titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di pensione anticipata a carico dell'Associazione;

b) i cancellati dall'Associazione che hanno raggiunto l'età di pensionamento di vecchiaia;

c) i superstiti dell'iscritto deceduto, entro due anni dal decesso dell'iscritto.

Cassa geometri

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I geometri iscritti alla Cassa Geometri potranno riscattare gli anni di praticantato effettuato ai sensi della legge n. 75/85 versando un onere pari, per ciascun anno, alla riserva matematica calcolata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, rapportata alla contribuzione dell'anno di riferimento prevista per i neodiplomati (art. 36 del Regolamento sulla contribuzione).

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda utilizzando il mod. 48/R presente sul sito della Cassa Geometri. Il termine ultimo per la presentazione è quello della liquidazione del trattamento previdenziale e l'adesione all'onere deve necessariamente avvenire entro 60 gg dalla notifica del relativo importo.

Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione ovvero può essere richiesta la rateizzazione con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

Giornalisti

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La domanda di riscatto del praticantato potrà essere presentata anche dal giornalista iscritto alla gestione sostitutiva dell'AGO, cosiddetta INPGI-1, purché al momento della domanda possa far valere almeno un contributo versato e non risulti già pensionato.

Potrà essere riscattato, anche parzialmente, il periodo di iscrizione al Registro dei Praticanti, certificato dall'Ordine dei giornalisti (dal giorno dell'iscrizione al Registro fino al giorno dell'esame da professionista). Non sarò riscattabile il periodo (totale o parziale) di praticantato che risulti già coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto presso l'INPGI o in un qualsiasi altro regime previdenziale (gestioni INPS, Enti esteri riconosciuti dalla legislazione italiana, ecc.).


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