Per la Cassazione, il danno da fermo tecnico va allegato e dimostrato e non basta in tal senso eccepire la mera indisponibilità del veicolo

di Lucia Izzo - Per ottenere il risarcimento del danno c.d. da fermo tecnico, non è sufficiente allegare la mera indisponibilità del veicolo a seguito dell'incidente a causa dei danni riportati, ma serve una prova più specifica. Nel dettaglio, il proprietario dovrà dimostrare di aver sostenuto una spesa per procurarsi un mezzo sostitutivo, oppure che la mancanza di uso del veicolo ha determinato una perdita economica avendo questi dovuto rinunciare forzatamente ai proventi che avrebbe potuto ottenere usando il mezzo.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 5447/2020 (sotto allegata) rigettando il ricorso della proprietaria di un veicolo coinvolto in un sinistro la cui domanda di risarcimento danni aveva originato il giudizio in prime cure.

Incidente e indisponibilità del veicolo

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Il giudice del gravame, tuttavia, riteneva parimenti responsabili i conducenti dei veicoli antagonisti: anche se l'altro conducente non aveva dato la precedenza a destra, l'attrice avrebbe dovuto comunque fornire la prova liberatoria di essersi uniformata alle norme sulla circolazione stradale e della comune prudenza, nel caso di specie relativamente all'approssimarsi all'incrocio. Tale prova nel caso in esame non era stata fornita.

Ancora, il giudice a quo aveva escluso dal risarcimento il danno da c.d. fermo tecnico, per mancanza di concreta allegazione e di prova dello stesso. Decisione confermata anche in Cassazione.

Responsabilità circolazione stradale

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La Suprema Corte rammenta che, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (Cass. 23431/2014).

Tale verifica risulta correttamente posta in essere dalla Corte di merito.

Danno da fermo tecnico: non basta l'indisponibilità del mezzo

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Quanto al danno da fermo tecnico, non basta la mera indisponibilità del mezzo in conseguenza dei danni riportati a far ottenere il risarcimento. Serve una prova più specifica.

Nel dettaglio, ribadiscono gli Ermellini richiamando un precedente risolutivo (Cass. 20620/2015), il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo".


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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 5447/2020

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