Il Giudice di Pace di Savona rammenta la necessità che i dispositivi di rilevazione elettronica degli illeciti siano sottoposti a verifica periodica a cadenza annuale

di Lucia Izzo - Annullati i verbali per le infrazioni rilevate tramite dispositivo Tutor dotato del certificato di taratura che, tuttavia, risulta scaduto, anche se da pochi giorni, poiché risulta decorso il termine annuale che la giurisprudenza individua quale termine massimo entro cui sottoporre il dispositivo a nuova taratura.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Savona in una sentenza depositata il 14 febbraio 2020 (qui sotto allegata) accogliendo l'opposizione di un conducente, assistito dalla Globoconsumatori Onlus, contro il verbale di violazione al Codice della Strada che gli contestava il superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 C.d.S., a seguito di rilevazione a opera di dispositivo SICVE (c.d. Tutor). Il magistrato onorario si sofferma, in particolare, sull'eccezione inerente la mancanza di taratura preventiva e periodica dell'apparecchiatura, approfittando dell'occasione per riassumere l'articolato excursus normativo e giurisprudenziale in materia.

Taratura periodica

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A seguito dell'esame della normativa di settore e della giurisprudenza resa in materia, il giudice evidenzia che la particolare tecnicità della strumentazione di cui trattasi comporta la necessità e la doverosità di sottoporla a taratura periodica, proprio per garantire la massima precisione nella rilevazione dei valori.

Questa verifica periodica, secondo le disposizioni dell'art. 4 del D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi degli strumenti per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego,"deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale" (Cass. Civ. 29334/08).

Pertanto, diviene obbligatorio per la PA, che utilizza gli strumenti per la rilevazione della velocità, effettuare la taratura annuale e fornire la documentazione probatoria conseguente. La mancata taratura delle apparecchiature potrebbe, si legge nel provvedimento, mettere in dubbio la corretta e precisa individuazione di tutti quei dati che, oggetto di successiva elaborazione, consentono di stabilire i valori per la determinazione delle sanzioni da applicare.

Non sufficiente la semplice omologazione

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Dunque, la semplice omologazione degli strumenti, diretta a certificare l'identità delle apparecchiatura al prototipo approvato, non viene ritenuta sufficiente a garantire la perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato, se lo stesso non sia stato sottoposto a periodico controllo tramite tarature, dirette a regolarlo e verificarlo per un suo uso corretto.


La suddetta taratura, proprio per garantire certezza sulla attendibilità della velocità rilevata, deve essere comunque eseguita esclusivamente nei centri S/T (Sistema Nazionale di Taratura) e non può trovare sostituzione nel controllo che genericamente si afferma essere stato effettuato dagli Agenti Accertatori.


L'importanza della taratura preventiva trova ulteriore conferma in considerazione del fatto che l'accertamento della velocità, oggetto di contestazione nel verbale e indispensabile anche per determinare il tipo e l'entità delle sanzioni da applicare, "è caratterizzata da irripetibilità". Da ciò la necessità di precisione e incontestabilità in ordine all'accertamento della velocità.

Inversione dell'onere della prova

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Allo scopo di evitare disfunzioni e una conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino, attinto dall'azione di accertamento, gli apparecchi di rilevazione automatica degli illeciti stradali, tra i quali rientra il tutor-sicve, richiedono dunque una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature.


Sarà la P.A. a dover fornire tale prova in quanto, per giurisprudenza assolutamente consolidata, nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81 si realizza un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente.


In altre parole se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della pubblica amministrazione che viene a rivestire, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice, e dunque dovrà fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.

Verbali annullati se è passato oltre un anno dall'ultima taratura

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Nel caso in esame, a fronte delle contestazioni sollevate dal ricorrente, incombeva sulla P.A. resistente la prova del corretto funzionamento dello strumento, mediante deposito di idonea documentazione attestante sia l'omologazione, sia la taratura iniziale, sia infine le periodiche verifiche sulla funzionalità e correttezza dello strumento.


Nel caso in esame, l'infrazione di cui si discute è stata rilevata alcuni giorno dopo la scadenza del termine annuale che la giurisprudenza individua quale termine massimo entro cui sottoporre il dispositivo a nuova taratura.


Conseguentemente, è fondato è il ricorso nella parte in cui eccepisce l'inesistenza di valida taratura del dispositivo con cui l'infrazione de qua è stata rilevata. Di conseguenza, vengono annullati i verbali di cui è causa.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento


Scarica pdf Giudice di Pace Savona, sentenza 14 febbraio 2020

Foto: 123rf.com
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