Per la Cassazione integra il reato di getto pericoloso di cose la condotta di chi getta pipì e sostanze chimiche sulla biancheria della vicina di casa

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 6608/2020 (sotto allegata) la Cassazione respinge il ricorso dell'imputata, condannata per il reato di getto pericoloso di cose previsto dall'art. 674 c.p. per aver gettato urina e sostanze chimiche sul bucato della vicina di casa, del piano sottostante, al fine di recare disturbo con i vapori di questi liquidi. Per gli Ermellini, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputata, la persona offesa e il suo racconto sono risultati assolutamente attendibili, nonostante il vaglio effettuato sulle sue dichiarazioni sia più rigoroso di quello praticato nei confronti dei semplici testimoni.

Getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p.

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Il Tribunale condanna l'imputata alla pena di 150 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, per aver gettato sul piano sottostante dello stabile in cui risiede, sostanze organiche, come urina o sostanze di natura chimica finalizzate a imbrattare la biancheria stesa sul ballatoio della coinquilina, e a recare molestia con i vapori nocivi sprigionati dalle stesse sostanze.

I rapporti conflittuali tra i vicini

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L'imputata ricorre in Cassazione rilevando nei motivi di ricorso le seguenti doglianze:

  • Con il primo motivo, per la ricorrente, il Tribunale ha dato credito solo alla versione della vittima, senza tener conto dei rapporti conflittuali tra le parti e senza riscontri esterni, dovendo considerarsi le dichiarazioni dei testi come inattendibili perché uno dei soggetti legato sentimentalmente alla persona offesa
    e gli altri amici frequentanti la casa di quest'ultima. Parimenti irrilevante il certificato medico prodotto dalla stessa.
  • Con il secondo motivo ritiene che il Tribunale abbia pronunciato la sentenza
    di condanna,
  • senza applicare il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Con il terzo deduce la prescrizione del reato.
  • Con il quarto motivo censura la sentenza, nella parte in cui non ha motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Con il quinto infine per avere riconosciuto la sospensione condizionale della pena non richiesto e che potrebbe rivelarsi pregiudizievole in ipotesi di seconda concessione.

Reato gettare la pipì sul bucato della vicina

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6608/2020 dichiara il ricorso inammissibile, fornendo le seguenti motivazioni.

I primi due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati. La Corte precisa infatti come le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste legittimamente a fondamento della decisione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica dell'attendibilità del racconto e della credibilità soggettiva del dichiarante, in base a un esame che tra l'altro, è più rigoroso di quello operato nei confronti di un semplice testimone. Il Tribunale attenendosi a questo principio ha ritenuto correttamente di dare credito alla versione della persona offesa, confermata dai testimoni e dalla produzione del certificato che attesa "una crisi neuro distonica, ricollegabile alle riferite esalazioni di sostanze chimiche gettate sul balcone."

Infondato anche il terzo motivo sulla prescrizione, così come il quarto, stante la mancata e specifica richiesta di applicazione delle attenuanti generiche nelle conclusioni. Parimenti infondato anche il quinto e ultimo motivo del ricorso perché nel caso di specie la concessione della sospensione condizionale della pena non produce in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante, per cui l'interesse alla revoca non è meritevole di tutela.

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Foto: 123rf.com
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