Il Giudice di Pace di Teramo rammenta gli obblighi, a carico della P.A., di segnalare preventivamente e adeguatamente i dispositivi elettronici di rilevamento della velocità

di Lucia Izzo - L'amministrazione ha l'obbligo di segnalare preventivamente e in maniera adeguata la presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità. Una prescrizione che, nel quadro normativo nazionale, non è possibile eludere in quanto si tratta di un corollario dell'obbligo di trasparenza gravante sulla P.A. alla quale è affidato un potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale allo scopo di tutelare la sicurezza stradale e non per ingannare a sorpresa l'automobilista.

Verbali violazione art. 142 Codice della Strada

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Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Teramo nella sentenza n. 639/2019 (qui sotto allegata) accogliendo l'opposizione promossa da diversi conducenti, assistiti dall'avv. Daniele di Furia, che in distinti procedimenti (poi riuniti) avevano contestato i verbali redatti dagli agenti di Polizia Municipale per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada.


Nel dettaglio, i veicoli oggetto di accertamento erano stati trovati a circolare superando il limite di nel tratto di strada facente capo al Comune e sottoposto a controllo tramite apparecchiatura di rilevamento "scout speed".


Tra le doglianze attoree emerge quella relativa all'omesso impiego di cartelli di presegnalamento di avviso del rilevamento tramite apparecchiature di controllo della velocità che convince il giudicante abruzzese.

La segnaletica sul rilevamento della velocità

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Riguardo al posizionamento di cartelli stradali idonei ad avvisare l'utenza dell'utilizzo di dispositivo per il rilevamento della velocità, il Giudice di Pace sottolinea come nel verbale di contestazione oggetto di opposizione nulla venga evidenziato circa la segnaletica installata e il rispetto delle distanze tra il segnale e il luogo dell'accertamento.


Neppure emergono altri elementi di prova che tanto possono dimostrare. Dalle riproduzioni fotografiche prodotte in atti dall'amministrazione opposta, emerge la presenza di segnali stradali generici di controllo della velocità, comunque privi di qualsiasi certezza sia in riferimento al luogo dell'accertamento effettuato, sia in riferimento alla distanza dall'apparecchiatura di controllo.

Preventiva segnalazione: la normativa

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In materia, la sentenza ricorda che la Corte di Cassazione (cfr. sent. 5997/2014) ha precisato che, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 168/2002, da considerarsi norma primaria e imperativa, l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, con l'apposizione di cartelli indicanti la presenza dello specifico strumento utilizzato, in difetto configurandosi l'illegittimità relativo verbale di contestazione.


Ancora, il comma 6-bis dell'art. 142 C.d.S. prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili. Si tratta di norme che, rammenta il magistrato onorario, nella gerarchia delle fonti sono considerate in ordine di importanza superiore ai decreti e circolari ministeriali emanati dagli organi amministrativi che non possono derogare o modificare la fonte primaria.

Amministrazione obbligata a presegnalare le postazioni

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Dal contesto normativo adottato in materia dal legislatore emerge che la preventiva e adeguata segnalazione della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità sia da considerarsi alla stregua di un obbligo specifico e inderogabile da parte dell'amministrazione deputata a tale tipo di controllo la cui omissione influisce sulla legittimità degli accertamenti.


La preventiva segnalazione, secondo le modalità indicate dalla legge primaria, costituisce corollario, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, "dell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato o in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale".


Dall'accoglimento del ricorso deriva l'annullamento dei verbali di contestazione impugnati, nonché la condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio.


Si ringazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Teramo, sentenza n. 639/2019

Foto: 123rf.com
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