Colpa medica: risarcimento con la Balduzzi anche per fatti antecedenti
Avv. Valeria Zeppilli |

Colpa medica: risarcimento con la Balduzzi anche per fatti antecedenti

Per la Cassazione, i criteri indicati dal decreto Balduzzi per la liquidazione del danno da responsabilità medica possono essere utilizzati anche per eventi precedenti la sua entrata in vigore

di Valeria Zeppilli – Il risarcimento del danno da responsabilità medica può essere fatto dal giudice con i criteri indicati dal decreto Balduzzi in tutti i casi, anche per eventi antecedenti alla sua entrata in vigore.

Quando si applica la legge Balduzzi

Non ha dubbi in proposito la Corte di cassazione che, nella sentenza numero 1157/2020 (sotto allegata), ha chiarito che l'articolo 3, comma 3, del decreto legge numero 138/2012 non ha modificato con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della responsabilità civile e, di conseguenza, si applica in tutti i casi in cui occorra fare applicazione, in pendenza di giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. L'unico limite è quello del giudicato interno sul quantum.

Legge Balduzzi anche per il danno medico antecedente

Tale conclusione, per i giudici, non trova alcun ostacolo nel fatto che la condotta del medico sia stata commessa prima dell'entrata in vigore della legge Balduzzi né determina una disparità di trattamento tra i soggetti coinvolti nei giudizi pendenti e quelli coinvolti nei giudizi già definiti, posto che la modifica retroattiva della regola giudiziale è preclusa esclusivamente dalla formazione del giudicato.

Il legittimo affidamento del paziente è tutelato

Infine, l'applicabilità della Balduzzi, a detta della Corte, non determina neanche "una lesione del legittimo affidamento sulla determinazione del valore monetario del danno in parola, posto che la norma sopravvenuta, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno".



Avv. Valeria Zeppilli

Avv. Valeria Zeppilli

Avvocato e dottore di ricerca in Scienze giuridiche, dal 2015 fa parte della redazione di Studio Cataldi – Il diritto quotidiano. Collabora con la cattedra di diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto delle relazioni industriali dell'Università “G. D'Annunzio” di Chieti – Pescara.


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