Integra il reato di violenza sessuale il bacio che il cliente vuole dare per forza alla prostituta se dimostra con chiarezza di non gradirlo

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con sentenza n. 2201/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso dell'imputato finalizzato a contestare la condanna in primo e secondo grado per il reato di violenza sessuale, per un bacio dato a una prostituta. Gli Ermellini però vanno più a fondo e rilevano che dalla ricostruzione dei fatti la donna ha manifestato chiaramente di non gradire il bacio del cliente, tanto da essere scappata e aver iniziato a urlare. In quel frangente però il cliente, infastidito dalle resistenze della donna l'avrebbe aggredita fisicamente cagionandole delle lesioni al collo. Un contesto di coartazione insomma che fa concludere alla corte di legittimità, richiamando la propria giurisprudenza in materia, che è violenza sessuale anche dare un bacio, se non è gradito.

Condanna per violenza sessuale

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In parziale riforma della sentenza del tribunale il giudice di secondo grado condanna l'imputato alla pena di due anni di reclusione, riconoscendo i doppi benefici di legge per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p.

Ricorso in Cassazione dell'imputato

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L'imputato ricorre in Cassazione sollevando tre motivi di ricorso.

Con il primo lamenta come il tentativo di baciare una prostituta non può essere qualificato come reato consumato di violenza sessuale. Solo il bacio profondo, secondo dottrina, riesca e conferire a tale gesto un connotato di natura sessuale. Nel caso di specie poi non c'è stato alcun bacio profondo, ma un mero tentativo di effusione, irrilevante nell'ambito di un rapporto sessuale a pagamento.

Con il secondo si contesta la qualifica del reato di violenza sessuale in quanto dagli atti e dalle stesse dichiarazioni della persona offesa in sede dibattimentale, è chiaro che si è trattato solo di un tentativo.

Con il terzo lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata perché i giudici hanno ritenuto credibile la versione della persona offesa, senza tenere conto di quella ben più complessa della difesa, confermata anche dal referto del pronto soccorso, attestante le lesioni riportate dall'imputato il giorno dei fatti a causa di uno scontro con i protettori della ragazza, intervenuti per evitare che la stessa fosse beccata dai vigili urbani.

Violenza sessuale il bacio non gradito dalla prostituta

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Per la Cassazione, che si è pronunciata con la sentenza n. 2201/2020 il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi sono generici e manifestamente infondati.

Dalla lettura della sentenza, per quanto riguarda la contestazione relativa all'integrazione del reato di violenza sessuale emerge che "l'attività invasiva della sfera sessuale fu limitata all'iniziativa di baciarla e strapparle i vestiti indossati, non investendo l'intero rapporto sessuale, ma con modalità di esecuzione non gradite perché al di fuori del perimetro delle attività che la donna era solito consentire ai propri clienti."

La dinamica dei fatti, contestata dall'imputato, risulta conforme alle dichiarazioni della donna, dal cui racconto è emerso che il reo avrebbe iniziato a baciare la meretrice e a strapparle i vestiti. Atteggiamento per nulla gradito dalla donna, tanto che la stessa, anche se bloccata dall'uomo, ha tentato di fuggire e in quel frangente è rotolata a terra, cadendo in mezzo alle spine. Non solo, ella ad un certo punto ha anche urlato, ma l'imputato per impedirglielo dapprima le ha tappato la bocca e in seguito l'ha colpita al volto. Racconto corroborato anche dagli operanti, che hanno dichiarato di aver trovato la donna carponi, priva di slip, con evidenti segni di stretta sul collo, tanto che gli stessi hanno provveduto ad accompagnarla al presidio ospedaliero più vicino dove ha ricevuto le prime cure.

La corte di legittimità come è noto non può procedere a una ricostruzione dei fatti. Ma limitarsi a verificare che essi siano compatibili con il senso comune e con i limiti di una opinabilità di apprezzamento. Fatte queste precisazioni la Corte non può non notare come l'imputato chieda in sostanza alla corte di scegliere tra la versione dei fatti risultante dalla sentenza e la propria.

A questo si aggiunge come la prospettazione della difesa ha come unico scopo quello di sminuire l'attendibilità della persona offesa, con l'obiettivo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

Gli Ermellini precisano infine come non regge la tesi difensiva finalizzata a far passare la condotta dell'imputato come non reato o al più come tentativo. Come emerso infatti dalle decisioni di merito: "non si trattò di una approccio fallito dell'uomo, ma di un bacio non gradito dalla donna accompagnato dal comportamento del medesimo che le strappò i vestiti per porre in essere l'esecuzione coattiva della prestazione sessuale già pagata, anche se a prezzo inferiore a quello concordato."

Del resto è sufficiente richiamare quanto già chiarito in diverse occasioni dalla Corte, ovvero che: "va qualificato come atto sessuale anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di determinati contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto."

A smentire la ricostruzione in termini di tentativo infine, sempre la giurisprudenza di legittimità afferma che : "in tema di reati sessuali anche il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, nell'ambito di una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, incida sulla libertà sessuale della vittima."

In conclusione, siccome in questo caso il bacio si è inserito in un contesto sessuale in una modalità di esecuzione non gradita dalla persona offesa e al di fuori del perimetro consentito ai clienti, deve ritenersi atto capace di integrare il reato di violenza sessuale.

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