Tentare di baciare una persona sulle labbra contro la sua volontà configura un tentativo di violenza sessuale ai sensi dell'art. 609 bis c.p.

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 43553/2018 (sotto allegata) la Cassazione torna a pronunciarsi su quei gesti che possono integrare il reato di violenza sessuale, anche nella forma tentata. Gli Ermellini precisano che la libertà sessuale è espressione della personalità dell'individuo e come tale deve realizzarsi senza costrizioni e forzature esterne. Un atto inoltre può assumere una connotazione sessuale anche se tra due soggetti non si verifica un contatto fisico con evidente carica erotica. Il tentativo di dare un bacio sulle labbra contro la volontà della vittima, che la esprime tentando di divincolarsi, è infatti sufficiente per ritenere integrato il delitto di violenza sessuale nella forma tentata.

La vicenda processuale

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La Corte d'appello di Reggio Calabria conferma la decisione del giudice di primo grado che condanna l'imputato alla pena di giustizia, con concessione dell'attenuante di cui all'articolo 609 bis c.p., comma 3, per il delitto di violenza sessuale

di cui 609 bis c.p., nella forma tentata (art. 56 c.p.) Avverso la sentenza l'imputato ricorre in Cassazione, affidandosi a due motivi. Nel primo evidenzia come la Corte territoriale sia giunta erroneamente alla conclusione che il bacio fosse diretto sulla bocca della persona offesa, anziché verso altre zone del corpo, sulla base di mere presunzioni. Con il secondo contesta la condanna per il reato di violenza sessuale, ritenendo più corretto qualificare la sua condotta come violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p. Il bacio infatti non deve essere considerato come diretto a soddisfare un proprio desiderio sessuale, quanto ad esternare un sentimento amoroso, anche se non corrisposto.

Un bacio sulle labbra dato contro la volontà di chi lo riceve è violenza sessuale

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La Cassazione respinge il ricorso perché infondato, così motivando la sua decisione.

  • Prima di tutto ricorda che l' 609 bis c.p. tutela la libertà personale dell'individuo "che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno."
  • In secondo luogo la connotazione "sessuale" di un atto dipende anche dalla cultura che caratterizza una certa comunità in un determinato momento storico senza che rilevi lo scopo finale del soggetto agente.
  • In terzo luogo "oltre a condotte che possiedono un'evidente carica sessuale (masturbazione, rapporti vaginali, ecc.), vi sono atti la cui valutazione "sessuale" deve essere valutata casa per caso, in relazione al particolare contesto in cui si inserisce la condotta e/o alla natura dei rapporti che intercorrono con il suo autore o alla natura della prestazione (…) In casi del genere, la natura "sessuale" dell'atto deve essere valutata secondo il significato "sociale" della condotta, avuto riguardo all'oggetto dei toccamenti, ma anche - quando ciò non sia sufficiente - al contesto in cui l'azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte e ad ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo che sia oggettivamente e socialmente percepibile come tale."
  • Di conseguenza "ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come "atto sessuale" anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica."

Si deve valutare la reazione della vittima

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Secondo la Cassazione il tentativo di violenza sessuale si configura quindi anche se il contatto è superficiale e fugace; è dalla reazione della vittima che si deve desumere se una certa azione rappresenta un'interferenza indebita nella sua sfera sessuale, come verificatosi nel caso de quo. Dalle dichiarazioni di un agente di polizia giudiziaria presente al momento dei fatti, è emerso infatti che l'imputato avesse atteso la vittima fuori dal posto di lavoro e, trattenendola per il collo e aggredendola, avesse tentato di baciarla. La donna però, respingendo il suo corteggiatore molesto, aveva tentato di divincolarsi, manifestando in questo modo, la volontà di contrastare l'indebita interferenza nella sua sfera sessuale.

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Cassazione penale n. 43553-2018

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