L'orientamento della giurisprudenza in materia di violenza sessuale quando la condotta consiste in baci rubati o tentativi di ottenere un bacio indesiderato

di Lucia Izzo - Può essere considerato violenza sessuale un bacio rubato oppure il solo tentativo di estorcere un contatto bocca contro bocca nonostante il dissenso esplicitamente o implicitamente manifestato dall'altra persona?


A questa domanda ha fornito sovente risposta la giurisprudenza di legittimità, trovatasi ad affrontare più volte situazioni in cui il bacio indesiderato era al centro della vicenda portata all'attenzione dei giudici.


L'ultimo provvedimento in ordine di tempo è stata la sentenza n. 43553/2018 (qui sotto allegata) con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine al ricorso di un uomo condannato per il reato di cui all'art. 609 bis, comma 3, del codice penale.


Nonostante la vittima avesse da subito chiarito che non era sua intenzione coltivare alcuna relazione sentimentale, essendo già sposata, questo non aveva fermato i sentimenti amorosi che l'uomo provava nei suoi confronti.


Proprio perché "respinto", l'imputato aveva atteso la persona offesa all'uscita del luogo di lavoro, aggredendola e tentando di baciarla, come affermato non solo dalla donna, ma anche dell'agente di P.G. il quale, intervenuto sul posto, aveva visto l'uomo trattenere per il collo e per il braccio la vittima che cercava di divincolarsi dalla presa e di spingerlo e di allontanarlo da sé.


Per gli Ermellini non c'è dubbio: nel caso di specie, non si è al cospetto del tentativo di un semplice e fugace bacio sulla guancia, in segno di saluto o di affetto, ma di un'indebita interferenza nella sfera sessuale della vittima.


Il bacio è atto di natura sessuale?

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I giudici evidenziano come la definizione di un atto come di natura "sessuale" debba essere ricercata su un piano oggettivo, indipendentemente dalle intenzioni dell'agente, che deve solo essere consapevole della natura "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria.

La connotazione "sessuale" dell'atto, spiega la Corte, è definita non solo dalla scienza medica e dalle scienze umane, ma anche dalla cultura di una data comunità in un dato momento storico. In altri termini, la natura sessuale dell'atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell'agente.

Oltre a condotte che possiedono un'evidente carica sessuale (masturbazione, rapporti vaginali, ecc.), vi sono atti la cui valutazione "sessuale" deve essere valutata casa per caso, in relazione al particolare contesto in cui si inserisce la condotta e/o alla natura dei rapporti che intercorrono con il suo autore o alla natura della prestazione.

A titolo esemplificativo, la Cassazione spiega che non possono qualificarsi come sessuali i gesti d'affetto genitoriale, i baci sulle guance dati in segno di affetto o di saluto. Pertanto (cfr. Cass. n. 964/2014) la giurisprudenza ritiene debba essere il giudice a occuparsi della valutazione di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse (es. baci o abbracci).

Bacio indesiderato: la valutazione caso per caso della natura dell'atto

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La valutazione del giudice sulla "natura sessuale" dell'atto dovrà tener conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti, ma anche di ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo che sia oggettivamente e socialmente percepibile come tale.

Di conseguenza, conclude la giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come "atto sessuale" anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto (cfr. Cass. n. 25112/2007).

Sulla scorta di questa interpretazione, la Cassazione (cfr. sentenza n. 18679/2016) ha escluso che integrasse il reato di violenza sessuale il bacio fugace dato, non sulla bocca, bensì sulla guancia e in maniera repentina.

In particolare, nel caso esaminato, si è ritenuto che il semplice e fugace bacio sulla guancia, dato senza alcuna interferenza nella sfera sessuale della vittima, non potesse essere oggettivamente considerato come atto sessuale alla stregua del significato sociale che al gesto dell'imputato può essere oggettivamente attribuito.

Ciononostante, nel caso in esame, stante la connotazione violenta della condotta, i giudici hanno ritenuto integrato il reato di violenza privata di cui all'art. 610 del codice penale.

Leggi anche: Cassazione: un bacio rubato non è violenza sessuale

Baci indesiderati: quando è "tentata" violenza sessuale

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Ancora, per costante giurisprudenza, in tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato, previsto dall'art. 609-bis c.p., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l'agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime).

Si è, altresì, precisato che il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente.

E difatti, la stessa Cassazione, ha ritenuto integrata la violenza sessuale, ma solo tentata, nei confronti di colui che aveva immobilizzato la vittima, costringendola con violenza a un bacio indesiderato che non era riuscito a "rubare" a causa dell'intervento di altre persone che hanno impedito il realizzarsi della condotta e l'invasione della sfera sessuale della parte offesa (cfr. sent. n. 43802/2017).

Leggi anche Bacio sgradito evitato: è violenza sessuale tentata

Cass., III pen., sent. n. 43553/2018

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