La Cassazione nega l'affido delle due figlie al padre che, preso dalla carriera universitaria e da altri interessi, le lascia tutto il giorno dai nonni paterni

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 1191/2020 (sotto allegata) di 50 pagine rigetta il corposo ricorso di un padre che, per contestare le decisioni relative all'affido delle figlie disposte dalla Corte d'Appello, solleva ben 31 motivi d'impugnazione. Per gli Ermellini però non ci sono scuse. I Tribunali di merito hanno infatti ritenuto a ragione di sottoporre i genitori al controllo costante e continuo dei Servizi Sociali del Comune. Il padre, che da calendario può tenere con sé le bambine, nei giorni in cui dovrebbe stare con loro di fatto le lascia dai nonni paterni, sta fuori tutto il giorno e rientra solo la sera.

Responsabilità genitoriale limitata

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Il tribunale pronuncia la separazione di due coniugi, affida le minori al Comune, limita la responsabilità genitoriale alle decisioni più importanti per le figlie, che comunque devono essere assunte dall'Ente, il quale ha il compito di avviare o proseguire interventi di supporto educativo e psicologico per aiutare le due bambine e sostenere la genitorialità.

La bambine vengono collocate presso la madre, viene stabilito il diritto di vista del padre, ma si riconosce all'Ente, la possibilità di modificare detto regime. La casa familiare viene assegnata alla madre. Il padre deve invece corrispondere 1000 auto al mese per il mantenimento delle figlie e il 50% delle spese mediche.

Riforma parziale delle condizioni

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Avverso la decisione entrambi propongono appello. La Corte però alla fine riforma solo parzialmente la sentenza di primo grado

  • disponendo l'affido delle figlie alla madre collocataria;
  • confermando la limitazione delle responsabilità genitoriale;
  • regolamentando diversamente il diritto di vista del padre, con il compito da parte dei servizi sociali di monitorare la situazione intervenendo per ampliare o ridurre gli incontri tra padre, figlie e nonni paterni;
  • integrando il contributo del padre al mantenimento delle figlie;
  • ordinando il pagamento del contributo direttamente a favore della moglie da parte del datore di lavoro del padre.

Il ricorso in Cassazione del padre

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Il padre ricorre in Cassazione sollevando ben 31 motivi di ricorso, tra i quali, per l'argomento che si intende trattare, si vanno ad illustrare solo quelli che riguardano l'affido delle due bambine.

Tra questi figurano alcuni motivi di natura prettamente procedurale finalizzati a contestare il mancato rispetto del contraddittorio, derivante dall'aver negato al padre e alla sua difesa la possibilità di replicare ai contenuti delle relazioni dei servizi sociali, ritenute illegittime per violazioni delle regole di rito.

Nell'ottavo motivo il padre evidenzia come il calendario delle visite sia stato violato dai Servizi sociali del Comune "rendendo impossibile ogni incontro con il padre rispetto al quale si spingeva a sospendere i rapporti con le figlie su presupposti falsi."

Con ulteriori motivi contesta le modalità di ascolto delle minori e l'utilizzo del materiale che ne è derivato ai fini del decidere e altre violazioni di natura procedurale.

Con il diciassettesimo motivo contesta la delega in bianco concessa ai servizi sociali di poter sospendere e limitare gli incontri delle bambine con il padre e i nonni paterni. L'ente infatti avrebbe abusato di tale potere manipolando e sovvertendo il calendario per rendere impossibile al padre rispettarlo salvo poi contestargli tale inadempimento.

Con il diciottesimo contesta la delega in bianco ai Servizi sociali di "trattare se del caso sanitariamente e coattivamente le figlie e i genitori ...".

Con il diciannovesimo mette in discussione le limitazioni e restrizioni delle visite alle figlie il quanto la corte nel disporre l'obbligo"per il padre di poter tenere con sé le figlie presso un'abitazione inesistente, quella paterna, purché le incontri da solo e senza poter uscire per una intera giornata" viola il diritto di autodeterminazione del padre e delle figlie.

In altri motivi di ricorso infine mette in discussione le valutazioni relative alla incapacità genitoriale di madre e padre, l'entità dell'assegno da corrispondere alla moglie, alle sue capacità reddituali, alla misura dell'assegno di mantenimento per le figlie e alla nuova situazione sentimentale e di convivenza dell'ex coniuge.

Niente affido per il papà che non sta mai con le figlie

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 1191/2020 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della ex moglie.

Sull'ottavo motivo la Corte Suprema conclude per la sua inammissibilità perché offre una versione alternativa a quella della sentenza, la quale ha solo tenuto conto delle valutazioni conclusive degli operatori sociali: "scarsa presenza del padre nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con sé le figlie"; "delega dallo stesso operata delle sue funzioni genitoriali alla propria madre, spesso in difficoltà a gestire le nipoti"; "disagio mostrato dalle stesse"; "mancanza di comunicazione e trasparenza in ordine alle abitudini di vita del padre e dal contesto svalutante verso la madre in cui le minori erano costrette a vivere quando stavano con il padre."

Anche il motivo con cui contesta le modalità di ascolto delle minore e l'utilizzo di quanto dichiarato dalle stesse non ha superato il vaglio degli Ermellini, in quanto tutta la procedura si è svolta nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

La Cassazione ritiene infondato il motivo in quanto rientra nei poteri del giudice delegare il monitoraggio continuo delle condotte dei genitori per verificare che vengano rispettati i bisogni delle minori.

Del pari infondato il motivo relativo al trattamento sanitario e psicologico delle bambine e dei genitori perché la Corte d'Appello ha chiarito che comunque tale misura può essere messa in atto "per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse delle figlie (...) restando attivato nel presupposto del consenso dei genitori."

Sulla violazione del diritto di autodeterminazione di padre e delle figlie derivante dalle modalità restrittive del diritto di vista la corte dichiara il motivo inammissibile in quanto il padre non coglie il significato della statuizioni della Corte d'Appello che, alla luce delle relazioni delle assistenti sociali non ha potuto non constatare che "il padre trascorre poco tempo con le figlie che lascia con i propri genitori allontanandosi dalla loro casa, presso cui egli continua a portare le figlie, per tutto il giorno e tornando solo la sera."

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Foto: 123rf.com
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