I consiglieri del CNF così come quelli dei Consigli dell'ordine circondariali sono sottoposti al divieto del terzo mandato. La sentenza del tribunale di Roma

di Annamaria Villafrate - La sentenza del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2019 (sotto allegata) ha chiarito in 30 pagine, in cui ha ripercorso cronologicamente tutta la vicenda, la normativa in materia e la più recente giurisprudenza, soprattutto costituzionale, che il limite del doppio mandato, dopo l'equiparazione disciplinare avvenuta grazie alla legge n. 113/2017, vale sia per i consiglieri dei consigli dell'ordine circondariali che per quelli del Consiglio nazionale Forense. Il segretario dell'ANF Luigi Pasini, alla luce di questa ordinanza richiama i colleghi al rispetto della regole.

Divieto del triplo mandato consecutivo

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Un legale propone un 700 c.p.c per opporsi alla elezione di un avvocato, avvenuta in violazione della rotazione degli incarichi e del conseguente divieto del triplo mandato consecutivo introdotti dalla l. n. 247/2012, avendo già svolto due mandati consecutivi dal 2007 al 2018. Il Tribunale in accoglimento di questo ricorso, ordina al CNF di ammettere il ricorrente in via provvisoria a proprio membro, in rappresentanza del Distretto di Corte D'Appello di appartenenza, in luogo dell'altro avvocato, perché ineleggibile. Quest'ultimo però propone quindi reclamo avverso l'ordinanza di ammissione con un ricorso separato rispetto al CNF, anch'esso ricorrente in sede cautelare.

Il Cnf e l'avvocato dichiarato ineleggibile chiedono quindi l'integrale riforma dell'ordinanza e il rigetto del ricorso 700 c.p.c deducendo tra l'altro :

  • l'insussistenza del fumus bonis iuris "non essendo interpretabile il divieto del terzo mandato consecutivo, posto per l'elezione del Cnf dall'art. 34 della l. n. 247/2012, nel senso per cui assumono rilevanza anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore di tale legge (…) avendo la l. n. 247/2012 riformato in maniera radicale l'ordinamento forense ed in particolare "...composizione, durata e funzioni del CNF, riscrivendone compiti e prerogative e disciplinando in modo innovativo il procedimento di designazione dei suoi componenti e il relativo regime di ineleggibilità...", avendo previsto la maggiore durata quadriennale del mandato, rispetto a quella triennale prevista dall'art. 13 co 3 del d.lt n. 382/44 ed introdotto, quale unica condizione di ineleggibilità, il 'rispetto dell'equilibrio tra generi', ed introdotto il principio di alternanza tra i fori del distretto prima del tutto assente."

Le difese del Ministero della Giustizia

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Il convenuto Ministero della Giustizia costituitosi in entrambi i ricorsi riuniti eccepisce il difetto della propria legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda:

  • "mancando una norma espressa che, disciplinando il divieto posto dall'art. 34 co 1 della l. n. 247/2012, di elezione consecutiva al Cnf per di più di due volte, attribuisca univocamente rilevanza, a tal fine, anche ai mandati espletati prima dell'entrata in vigore di tale legge;
  • non essendo compatibile la richiesta sostituzione del consigliere eletto di cui è stata dedotta l'ineleggibilità con il ricorrente (...), quale primo dei non eletti, con il peculiare sistema elettorale del Cnf disciplinato dall'art. 34 co 3 e 4 della l. n. 247/2012, in quanto di tipo uninominale e fortemente personalistico, e dunque tale da consentire quale unico rimedio praticabile solo la reiterazione delle elezioni."

Il divieto del terzo mandato vale anche per i consiglieri del CNF

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Il Tribunale di Roma evidenzia come la domanda cautelare richieda l'accertamento di due diverse situazioni soggettive: il diritto di elettorato passivo del reclamante e il contestato diritto del ricorrente reclamato, il cui elettorato passivo è invece pacifico.

Risolte alcune questioni procedurali, il giudicante passa in rassegna tutta la normativa in materia, ossia la legge n. 247 del 31.12. 2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", la l. n. 113/2017 "Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi" e il d.l. n. 135 del 14.12.2018 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" oltre alla giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale in materia.

Dopo questa attenta e approfondita analisi il Tribunale giunge alla conclusione che:

  • l. n. 247/2012 disciplina in maniera unitaria l'ordine forense, ponendo espressamente sullo stesso piano, come sue articolazioni, al non modificato art. 24 co 2 , i singoli ordini ed il Cnf;
  • il limite all'elettorato passivo del doppio mandato è stato reso identico, con riferimento al rinnovo dei consigli dell'ordine e del Cnf;
  • tali rilievi rendono, già di per sé, agevole concludere che se unitaria, sotto tutti i punti vista, letterale, sistematico, teleologico - cfr art. 12 preleggi - è la disciplina relativa alla temporaneità della carica dei membri dei consigli dell'ordine e del Cnf, comuni devono essere anche la relativa interpretazione e applicazione;
  • la sentenza n. 173/2019 della Corte costituzionale ha diffusamente illustrato, mediante analitica ricognizione normativa, e quindi affermato la riconducibilità del divieto del terzo mandato consecutivo ad una pluralità di principi costituzionali - artt. 3, 24, 51 e 97 Cost. - tali da qualificarlo, a sua volta, come principio generale comune non solo all'ordine forense ma a tutte "... le cariche pubbliche" ed in particolare agli "ordinamenti professionali".

Da qui la decisione finale del Tribunale di riformare l'ordinanza reclamata e, in accoglimento parziale delle domande avanzate dall'avvocato con ricorso 700 c.p.c, sospendere la proclamazione dell'Avvocato quale componente del Consiglio Nazionale Forense in rappresentanza del distretto di Corte d'Appello di appartenenza, negando tuttavia il subentro dell'avvocato reclamato.

Leggi anche Avvocati: no al terzo mandato

Scarica pdf Tribunale di Roma ordinanza 16-12-2019

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