Il decreto legislativo n. 122 del 2005 , all'art. 1 lett. d), individua, innanzitutto, cosa debba intendersi con l'espressione “immobili da costruire” (1), individuandoli in beni per i quali sia già stato richiesto il permesso di costruire; che siano ancora da edificare oppure la cui costruzione non risulti essere ultimata, versando in stato tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.
Leggi l'articolo completo su www.lapraticaforense.it
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente





