Le case prefabbricate rientrano negli interventi di nuova costruzione (art. 3 c. 1 lett. e) Testo unico edilizia) e necessitano di permesso di costruire

Case prefabbricate: la disciplina

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Anche le case prefabbricate, in quanto rientranti nella nozione di interventi di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. e) del Testo Unico dell'Edilizia (d.p.r. n. 380/2001 e s.m.), necessitano del permesso di costruire rilasciato dal comune sulla base del progetto esecutivo predisposto dal professionista qualificato (geometra, architetto, ingegnere) e approvato dall'ufficio tecnico comunale.

Ancor prima dell'espressa previsione legislativa, la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di precisare che "rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono il rilascio di concessione edilizia non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto" (cfr., tra le altre, Cass. pen., sent. n. 12022/97).

Significativamente, la stessa giurisprudenza già riteneva dovuta la licenza dell'autorità amministrativa anche in ipotesi di "installazione di un prefabbricato non infisso né incorporato al suolo mediante fondazioni, ma che, per la sua forza di gravità, si immedesima con il terreno sottostante, inerendovi con caratteristiche obiettive di stabilità e con capacità di trasformare in modo durevole l'area occupata ed utilizzata definitivamente a scopo edilizio" (Cass. pen. n. 3536/89).

Il permesso di costruire

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Il rilascio del permesso di costruire, in particolare, è subordinato alla conformità del manufatto alla disciplina urbanistico-edilizia generale e locale nonché alla localizzazione dell'intervento nell'ambito di un'area urbanizzata edificabile nel rispetto degli eventuali vincoli.

In taluni comuni, il rilascio del predetto permesso di costruire è ulteriormente condizionato dalla circostanza che il prefabbricato venga realizzato con tecnologie costruttive tipiche della zona.

Per i piccoli interventi edilizi, il permesso di costruire può essere sostituito dalla Scia; non è, invece, necessario quando il prefabbricato è volto unicamente ad assolvere esigenze temporanee all'interno di strutture ricettive all'aperto in conformità con la legislazione regionale in materia.

Il rispetto delle distanze e la sicurezza

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Al fine di garantirne stabilità e sicurezza, le case prefabbricate devono sottostare alla specifica disciplina di cui al d.m. del 03.12.1987, recante "norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate", e rispettare la legislazione in materia di sicurezza di impianti elettrici e antincendio.

Al pari degli immobili realizzati in muratura, infine, le case prefabbricate devono rispettare le norme sulle distanze ex artt. 873 e ss. c.c.


Foto: 123rf.com
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